F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 73/AA del 29/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LATIFOU AZIZ ARSENE – ASD SAN CASSIANO ONLUS

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1159 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Aziz Arsene LATIFOU e della società A.S.D. SAN CASSIANO ONLUS, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

AZIZ ARSENE LATIFOU, tesserato per la stagione sportiva 2018-19, in data 08-10- 18, per la ASD SAN CASSIANO (matr. 947894) quale calciatore dilettante extracomunitario mai tesserato, partecipante alla gara ASD SAN CASSIANO ONLUS – ASD VERNOLE, disputatasi il 25/11/2018, Campionato di Terza Categoria “Girone A” L.N.D. C.R. Puglia, terminata con il risultato di 2-1, in violazione dell’art. 1bis, comma 1 del previgente Codice di Giustizia Sportiva riguardante i principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto prendeva parte alla predetta gara, producendo la carta d’identità n. AZ 1016627 validamente rilasciata dal Comune di Ortelle il 07-09- 18, recante la data di nascita 20-07-2000, altresì indicata nella dichiarazione del calciatore sottoscritta il 24-09-18 per la richiesta di tesseramento, rivelatasi successivamente non corrispondente a quella reale del 20-12-2000, così come ammesso e confermato dello stesso LATIFOU AZIZ ARSENE;

 

A.S.D. SAN CASSIANO ONLUS, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del previgente Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate al proprio tesserato;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aziz Arsene LATIFOU e dal Sig. Jacopo PEDE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SAN CASSIANO ONLUS;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 8 mesi di squalifica da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020 per il Sig. Aziz Arsene LATIFOU e di € 200,00 di ammenda, perdita della gara ASD SAN CASSIANO ONSLUS – ASD VERNOLE del 25/11/2018 Campionato Terza Categoria “Girone A” L.N.D. C.R. Puglia, con punteggio di 0- 3, e penalizzazione di 3 punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2019-2020 per la società .S.D. SAN CASSIANO ONLUS;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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