F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 76/AA del 16/09/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: SCORZA – ATLETICO EUR SSD

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1575 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Pancrazio SCORZA e della società ATLETICO EUR SSD S.R.L., avente  ad  oggetto  la  seguente condotta:

 

PANCRAZIO SCORZA Amministratore Unico e legale rappresentante della ATLETICO EUR SSD S.R.L. per la violazione dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 32 comma 2 del C.G.S. e anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori: AIELLO Luca, BROSCA Luca, CERRA Ferdinando, DE DOMINICIS Lorenzo, MAIETTA Francesco, SCATOCINI Flavio e SIMONCINI Federico e a far sottoporre i medesimi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo degli stessi, pur sapendoli in posizione irregolare, nel corso della gara ATLETICO EUR - VALLERANO FUTSAL del 24.1.2019 valevole per la “Categoria Pulcini”;

 

ATLETICO EUR SSD S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva alla quale apparteneva il sopra indicato Amministratore Unico al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pancrazio SCORZA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ATLETICO EUR SSD S.R.L.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Pancrazio SCORZA e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ATLETICO EUR SSD S.R.L.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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