F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 75/AA del 29/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CORDAZ – FC CROTONE

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1509 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Alex CORDAZ e della società FC CROTONE S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ALEX CORDAZ all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C. Crotone s.r.l., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente sino al 17.6.2019 (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per avere lo stesso, nell’ambito del procedimento promosso dalla società F.C.D. Conegliano nei confronti della F.C. Crotone avente ad oggetto la richiesta di pagamento del premio alla carriera a lui riferibile, tenuto un contegno non collaborativo e reticente, contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità; in particolare:

a.- per aver omesso di riscontrare la richiesta pervenuta dalla società F.C.D. Conegliano 1907 s.r.l. datata 27.12.2017 e pervenuta in data 4.1.2018, con la quale gli veniva richiesto di indicare le stagioni sportive nel corso delle quali era stato tesserato per tale sodalizio;

b.- per aver affermato, in modo inverosimile - in sede di procedimento di reclamo dinanzi al Tribunale Nazionale Federale Sezione Vertenze Economiche, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata 4.4.2019 fatta pervenire a detto Organo Giudicante ed acquisita agli atti - di non ricordare in quali anni era stato tesserato con la società Conegliano Calcio;

 

FC CROTONE S.R.L., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente sino al 17.6.2019 (art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente), a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo calciatore tesserato, Sig. Cordaz Alex;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alex CORDAZ e dal Sig. Giovanni VRENNA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FC CROTONE S.R.L.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Alex CORDAZ e di 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società FC CROTONE S.R.L.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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