F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 78/AA del 19/09/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MUSSONI – CAPPARELLA – FC APRILIA RACING CLUB

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1198 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco CAPPARELLA, Alessandro MUSSONI e della società F.C. APRILIA RACING CLUB S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MARCO CAPPARELLA, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della F.C. Racing Aprilia Club S.r.l all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38 delle NOIF, per avere consentito e comunque non impedito al tecnico Sig. Alessandro Mussoni, nella stagione sportiva 2018-2019 soggetto tesserato per la A.C. Cuneo 1905 ed esonerato in data 27/12/2018, di svolgere l’attività di allenatore in favore della F.C. Racing Aprilia Club S.r.l. per la categoria giovanissimi, il tutto in assenza di regolare tesseramento con quest’ultima società;

 

ALESSANDRO MUSSONI, allenatore di base all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 del previgente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37 comma 1, e art. 40, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38 delle NOIF, per aver nella stagione sportiva 2018-2019, nella qualità di tesserato per la

A.C. Cuneo 1905 ed esonerato in data 27/12/2018, svolto la propria attività di allenatore in favore della F.C. Racing Aprilia Club S.r.l. per la categoria giovanissimi, in assenza di regolare tesseramento con quest’ultima società, il tutto come confermato in sede di indagini dallo stesso Sig. Mussoni;

 

F.C. APRILIA RACING CLUB S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco CAPPARELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. APRILIA RACING CLUB S.r.l., e dal Sig. Alessandro MUSSONI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni  in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 80 (ottanta)  giorni  di inibizione per il Sig. Marco CAPPARELLA, di 80 (ottanta) giorni di squalifica per il Sig. Alessandro MUSSONI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società F.C. APRILIA RACING CLUB S.r.l.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.         

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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