F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 79/AA del 25/09/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ARRAS-ASD LANUSEI CALCIO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1354 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Daniele ARRAS e della società A.S.D. LANUSEI CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

DANIELE ARRAS, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società A.S.D. Lanusei Calcio, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n. 1 LND s.s. 2017/2018 del 1.07.2017, punto 14), lettera c), per avere depositato l’accordo economico sottoscritto in data 16.08.2017 con l’allenatore Gianluca Hervatin oltre il termine di giorni 20 dalla sua sottoscrizione, previsto dalla normativa federale;

 

A.S.D. LANUSEI CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva formulata dal Sig. Daniele ARRAS in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LANUSEI CALCIO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 (quaranta)  giorni  di inibizione per il Sig. Daniele ARRAS e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società

A.S.D. LANUSEI CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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