F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 83/AA del 30/09/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RONDOLONE – BARTOLACCI – POL D TORRESE – ASD VAL TORDINO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1199 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Giandomenico RONDOLONE, Pier Paolo BARTOLACCI e delle società POL.  D. TORRESE e A.S.D. VAL TORDINO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

GIANDOMENICO RONDOLONE, Presidente della società Pol. D. Torrese all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito al sig. Cristofari Remigio, tecnico abilitato di svolgere sino al 07/01/2019 l’attività di Dirigente accompagnatore della propria società in assenza di regolare sospensione dall’Albo del Settore Tecnico;

 

PIER PAOLO BARTOLACCI, Presidente della società A.S.D. Val Tordino all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito al sig. Cristofari Remigio, tecnico abilitato e comunque tesserato per la società Pol. D. Torrese, di svolgere di fatto nella s.s. 2018/2019 e più precisamente sino al 07/01/2019, attività tecnica di allenatore e/o collaboratore tecnico senza essere tesserato per la propria società;

 

POL. D. TORRESE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente;

 

A.S.D. VAL TORDINO per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giandomenico RONDOLONE in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società POL. D. TORRESE, Pier Paolo BARTOLACCI in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VAL TORDINO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Giandomenico RONDOLONE, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Pier Paolo BARTOLACCI, di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società POL. D. TORRESE e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VAL TORDINO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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