F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 82/AA del 30/09/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PALANTRANI – DI FLAVIANO – ASD CASTELNUOVO VOMANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1168 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Giancarlo DI FLAVIANO, Giovanni PALANTRANI, e della società A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIANCARLO DI FLAVIANO, Presidente della società A.S.D. Castelnuovo Vomano all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito al sig. Palantrani Giovanni, di svolgere le funzioni di Direttore Sportivo a favore della propria società partecipante al campionato di Promozione, girone A, organizzato dalla L.N.D. – C.R. Abruzzo, in assenza di specifica qualifica, in quanto non iscritto ad alcun Albo o ruolo che consente di svolgere tale attività;

 

GIOVANNI PALANTRANI, allenatore di base tesserato con la qualifica di Direttore Sportivo per la s.s. 2018/2019 a favore della società A.S.D. Castelnuovo Vomano, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 35, commi 1 e 3, nonché dell’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, in assenza di sospensione dall’Albo del Settore Tecnico;

 

A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giancarlo DI FLAVIANO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO e Giovanni PALANTRANI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Giancarlo DI FLAVIANO, di giorni 90 (novanta) di inibizione per il Sig. Giovanni PALANTRANI e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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