F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 87/AA del 03/10/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: JUBA – MARCONI – VIGOR CASTELFIDARDO-O ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1570 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sigg.ri Rigels JUBA e Massimiliano MARCONI e  della  società  VIGOR  CASTELFIDARDO-O  ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

RIGELS JUBA, calciatore tesserato della società VIGOR CASTEL FIDARDO-O ASD all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per aver omesso il pagamento della sanzione dell’ammenda comminata dal Giudice Sportivo Territoriale e confermata con giudizio di appello, aggravato dal comportamento tenuto in relazione all’art. 14, comma 1, lettera m, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, nonché per aver commesso l’infrazione in costanza dell’esecuzione di una sanzione disciplinare;

 

 

MASSIMILIANO MARCONI, calciatore tesserato della società VIGOR CASTEL FIDARDO-O ASD all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per aver omesso il pagamento della sanzione dell’ammenda comminata dal Giudice Sportivo Territoriale e confermata con giudizio di appello, aggravato dal comportamento tenuto in relazione all’art. 14, comma 1, lettera m del Codice di Giustizia Sportiva vigente, nonché per aver commesso l’infrazione in costanza dell’esecuzione di una sanzione disciplinare;

 

 

VIGOR CASTELFIDARDO-O ASD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti sopra indicati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata.

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio CERASA, quale legale rappresentante della Società VIGOR CASTELFIDARDO-O ASD, e dai Sigg.ri Rigels JUBA e Massimiliano MARCONI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di squalifica per il Sig. Rigels JUBA, di 30 (trenta) giorni di squalifica per il Sig. Massimiliano Marconi e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società VIGOR CASTELFIDARDO-O ASD;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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