F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 88/AA del 03/10/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DOLCI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 836 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Massimo DOLCI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MASSIMO DOLCI, Dirigente tesserato della società SSDARL Castelverde Calcio Arl all’epoca dei fatti, in violazione dell’art 1 bis, comma 1, in riferimento al combinato disposto dell’ articolo 23, comma 1, delle NOIF, con il Comunicato Ufficiale n° 1, Sezioni 2.1, punto f, e 2.2, punto e, del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 01/07/2017, per avere assunto, senza averne titolo, la conduzione tecnica delle squadre giovanissimi Regionali e allievi provinciali in assenza delle abilitazioni previste dalla normativa di riferimento, comparendo formalmente in tale qualità nelle distinte delle seguenti gare: Atletico Lodigiani - Castelverde Calcio arl del 15/10/2017, Castelverde Calcio arl – Audace del 05/11/2017 (Campionato Giovanissimi Regionali), Castelverde Calcio arl – nome illeggibile del 14/01/2018, Vis Dubiaco -Castelverde Calcio arl del 10/03/2018, Castelverde Calcio arl – Alessandrino del 18/03/2018 e Castelverde Calcio arl – Quarticciolo (campionato allievi provinciali);

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo DOLCI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Massimo DOLCI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 

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