F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 8/AA del 04/07/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SARRA – SSD ALATRI CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 667 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Stefano SARRA e della società S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

STEFANO SARRA, dirigente accompagnatore della S.S.D. Alatri Calcio a r.l. all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 29 comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico perché nella stagione sportiva 2017-2018 benché tesserato come dirigente accompagnatore della S.S.D. Alatri Calcio a r.l ha svolto la funzione di preparatore atletico in favore della medesima società anche se privo dell’abilitazione per lo svolgimento di tale attività poiché non iscritto nei ruoli del Settore Tecnico;

 

 

S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giovanni Iagnozzi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società

S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L. e Stefano SARRA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Stefano SARRA e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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