F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 7/AA del 03/07/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CITARELLA – ASD SPORTING GIRLS NOCERINA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 875 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe CITARELLA e della società A.S.D. SPORTING GIRLS NOCERINA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

GIUSEPPE CITARELLA, Presidente della società A.S.D. Sporting Girls Nocerina, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Akakpo Godfred nella gara del Campionato di Terza Categoria del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. S.G. Nocerina – Episcopio del 2.12.2017;

 

 

A.S.D. SPORTING GIRLS NOCERINA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe CITARELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTING GIRLS NOCERINA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della  sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe CITARELLA e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e punti 1 di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020 per la società A.S.D. SPORTING GIRLS NOCERINA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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