F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 91/AA del 03/10/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FILIPPESCHI – HAMAITY – CARCIANI – SALETTI – ASD REAL CASTIGLIONE PESCAIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 849 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Simone FILIPPESCHI, Omar HAMAITY, Daniele CARCIANI e Marcello SALETTI e della società ASD REAL CASTIGLIONE PESCAIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

SIMONE FILIPPESCHI, Presidente della società Asd Real Castiglione Pescaia all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; nonché agli articoli 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Hamaity Omar e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, nel corso dei seguenti incontri relativi alla stagione sportiva 2017/2018 : Asd Real Castiglione Pescaia–Orbetello Scalo del 12/11/2017, Usd Civitella-Asd Real Castiglione Pescaia del 19/11/2017, Asd Real Castiglione Pescaia–Punta Ala del 26/11/2917, Asd Achille 1972-Asd Real Castiglione Pescaia del 03/12/2017, Nuova Grosseto-Asd Real Castiglione Pescaia del 17/12/2017, Asd Real Castiglione Pescaia– Marina calcio del 07/01/2018, Sticciano-Asd Real Castiglione Pescaia del 14/01/2018, Asd Real Castiglione Pescaia–Atletico Grosseto 2015 del 21/01/2018, Asd Real Castiglione– Arcidosso del 04/02/2018, Ssd Campagnatico-Asd Real Castiglione Pescaia del 11/02/2018, Asd Real Castiglione Pescaia–San Quirico del 18/02/2018, Asd Real Castiglione Pescaia- Polisportiva Scansano del 04/03/2018, Asd Orbetello Scalo-Asd Real Castiglione Pescaia del 11/03/2018, Punta Ala-Asd Real Castiglione Pescaia del 08/04/2018, Asd Real Castiglione Pescaia–Asd Achille 1972 del 15/04/2018, Marina Calcio-Asd Real Castiglione Pescaia del 06/05/2018 e Asd Real Castiglione Pescaia–Sticciano del 13/05/2018, tutti valevoli per il campionato di terza categoria, nonché, per avere egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale a favore della Asd Real Castiglione Pescaia ,nel corso delle seguenti gare: Asd Real Castiglione Pescaia–Orbetello Scalo del 12/11/2017, Asd Achille 1972-Asd Real Castiglione Pescaia del 03/12/2017, Nuova Grosseto-Asd Real Castiglione Pescaia del 17/12/2017, Asd Real Castiglione Pescaia–Marina calcio del 07/01/2018, Sticciano-Asd Real Castiglione Pescaia del 14/01/2018 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Hamaity Omar, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore, consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

 

OMAR HAMAITY, calciatore non tesserato all’epoca dei fatti, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art 1 bis , comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 1bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli disputato le seguenti gare: Asd Real Castiglione Pescaia– Orbetello Scalo del 12/11/2017, Usd Civitella-Asd Real Castiglione Pescaia del 19/11/2017, Asd Real Castiglione Pescaia–Punta Ala del 26/11/2017, Asd Achille 1972-Asd Real Castiglione Pescaia del 03/12/2017, Nuova Grosseto-Asd Real Castiglione Pescaia del 17/12/2017, Asd Real Castiglione Pescaia–Marina calcio del 07/01/2018, Sticciano-Asd Real Castiglione Pescaia del 14/01/2018, Asd Real Castiglione Pescaia–Atletico Grosseto 2015 del 21/01/2018, Asd Real Castiglione– Arcidosso del 04/02/2018, Ssd Campagnatico-Asd Real Castiglione Pescaia del 11/02/2018, Asd Real Castiglione Pescaia–San Quirico del 18/02/2018, Asd Real Castiglione Pescaia-Polisportiva Scansano del 04/03/2018, Asd Orbetello Scalo-Asd Real Castiglione Pescaia del 11/03/2018, Punta Ala-Asd Real Castiglione Pescaia del 08/04/2018, Asd Real Castiglione Pescaia–Asd Achille 1972 del 15/04/2018, Marina Calcio-Asd Real Castiglione Pescaia del 06/05/2018 e Asd Real Castiglione Pescaia– Sticciano del 13/05/2018, valevoli per il campionato di terza categoria, senza averne titolo, perché non tesserato, e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

 

DANIELE CARCIANI, dirigente della Asd Real Castiglione Pescaia all’epoca dei fatti e sottoscrittore, quale dirigente accompagnatore, delle distinte gare relative agli incontri: Asd Real Castiglione–Arcidosso del 04/02/2018, Asd Real Castiglione Pescaia–San Quirico del 18/02/2018, Asd Real Castiglione Pescaia-Polisportiva Scansano del 04/03/2018, Asd Orbetello Scalo-Asd Real Castiglione Pescaia del 11/03/2018, Punta Ala-Asd Real Castiglione Pescaia del 08/04/2018 , Asd Real Castiglione Pescaia–Asd Achille 1972 del 15/04/2018, Marina Calcio-Asd Real Castiglione Pescaia del 06/05/2018 e Asd Real Castiglione Pescaia–Sticciano del 13/05/2018, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suindicate gare, valevoli per il campionato di terza categoria, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Hamaity Omar, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

 

MARCELLO SALETTI, dirigente della Asd Real Castiglione Pescaia all’epoca dei fatti e sottoscrittore, quale dirigente accompagnatore, delle distinte gare relative agli incontri: Usd Civitella-Asd Real Castiglione Pescaia del 19/11/2017, Asd Real Castiglione Pescaia–Atletico Grosseto 2015 del 21/01/2018 e Ssd Campagnatico-Asd Real Castiglione Pescaia del 11/02/2018, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suindicate gare, valevoli per il campionato di terza categoria, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Hamaity Omar, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore consegnata al Direttore della Gara e consentendo così  che  lo  stesso  partecipasse  alle  gare  senza  essersi  sottoposto  agli  accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa.

 

 

ASD REAL CASTIGLIONE PESCAIA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, i soggetti avvisati.

 

 

Vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Simone FILIPPESCHI in proprio e, quale presidente, in favore della A.S.D. REAL CASTIGLIONE PESCAIA, Omar HAMAITY, Daniele CARCIANI e Marcello SALETTI;

 

 

Vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport

 

Vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

Rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) e giorni 20 (venti) di inibizione per il sig. Simone FILIPPESCHI, di giornate 6 (sei) di squalifica da scontarsi nella SS 2019/2020 per il sig. Omar HAMAITY, di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di inibizione per il sig. Daniele CARCIANI, di giorni 40 (quaranta) di inibizione per il sig. Marcello SALETTI e di punti 6 (sei) di penalizzazione da irrogarsi per il campionato di terza categoria nella S.S. 2019/2020 e € 350,00 (trecentocinquanta) di ammenda alla società ASD REAL CASTIGLIONE PESCAIA.

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it