F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 90/AA del 03/10/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TABARRETTI – DI CURZIO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 908 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio TABARRETTI e Giancarlo Di CURZIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

FABIO TABARRETTI, allenatore di base all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’ articolo 37, comma 1 del nuovo Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento al Comunicato Ufficiale n° 1, sezione 2.1, lettera F, del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 02/07/2018, per avere nella stagione 2018/2019, assunto solo formalmente la conduzione tecnica della squadra della società Asd Atletico 2000, partecipante al campionato Under 15 Regionale Eccellenza, consentendo che, in sua vece, le funzioni di allenatore responsabile fossero, di fatto, esercitate dal Signor Giancarlo Di Curzio, privo della necessaria abilitazione per la conduzione della squadra nella suindicata categoria. Nonché per aver autorizzato l’inserimento del suo nominativo in 20 distinte gara, quale allenatore delle squadra partecipante al campionato Under 15 Regionale Eccellenza, unitamente al dirigente Signor Giancarlo Di Curzio, inserito con altri ruoli dirigenziali, nonostante svolgesse di fatto attività tecnica, il tutto al solo fine di eludere gli obblighi previsti dalla già citata normativa di riferimento e con l’aggravante di non essere stato di fatto presente agli incontri, come riferito in modo collaborativo e confessorio dal Signor Giancarlo Di Curzio nel corso della audizione avanti al collaboratore della Procura Federale;

 

 

 

GIANCARLO DI CURZIO, dirigente della società ASD ATLETICO 2000 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al combinato disposto dell’ articolo 23, comma 1 delle N.O.I.F., con il Comunicato Ufficiale n° 1, sezione 2.1, lettera F, del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 02/07/2018, per avere svolto, senza averne titolo, attività tecnica, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, a favore della squadra partecipante al campionato Under 15 Regionale Eccellenza, sia nel corso delle gare ufficiali, dando disposizioni tecniche ai calciatori in campo, che in occasione degli allenamenti, il tutto in assenza delle abilitazioni previste dalla citata normativa;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fabio TABARRETTI e Giancarlo DI CURZIO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione per  il Sig. Fabio TABARRETTI, e di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Giancarlo DI CURZIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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