F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 269/AA del 24/06/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CAIAZZO – GOLIA – SCALA – ASD OASI GIUGLIANO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 882 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi CAIAZZO, Pasquale GOLIA, Gaetano SCALA e della società A.S.D. OASI GIULIANO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LUIGI CAIAZZO, Presidente della società A.S.D. Oasi Giugliano, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Gaetano Scala nella gara del Campionato Giovanissimi del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Oasi Giugliano – San Nicola del 20.1.2018;

 

PASQUALE GOLIA, indicato come Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Oasi Giugliano, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Oasi Giugliano in occasione della gara del Campionato Giovanissimi del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Oasi Giugliano – San Nicola del 20.1.2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Gaetano Scala, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

GAETANO SCALA, calciatore schierato per la società A.S.D. Oasi Giugliano, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara del Campionato Giovanissimi del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Oasi Giugliano – San Nicola del 20.1.2018, nelle file della società A.S.D. Oasi Giugliano, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. OASI GIULIANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia, alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luigi CAIAZZO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società

A.S.D. OASI GIULIANO, Pasquale GOLIA e Gaetano SCALA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione da scontare nella stagione sportiva 2019/2020 per il Sig. Luigi CAIAZZO, di 2 (due) mesi di inibizione da scontare nella stagione sportiva 2019/2020 per il Sig. Pasquale GOLIA, di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nella stagione sportiva 2019/2020 per il Sig. Gaetano SCALA, di punti 1 di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2019/2020 e € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. OASI GIULIANO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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