F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 270/AA del 24/06/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LIOTTI – SSC D GRANATA 1924

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 749 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Claudio LIOTTI e della società S.S.C. D. GRANATA 1924 SRL avente ad oggetto la seguente condotta:

 

CLAUDIO LIOTTI, Presidente della società SSC D GRANATA 1924 SRL, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 17, delle N.O.I.F., per aver utilizzato impropriamente la denominazione “ERCOLANESE 1924” con riferimento alla propria società di calcio che invece risulta denominata SSC D GRANATA 1924 SRL, sia sul proprio sito internet sia in occasione dell’incontro SSC D Granata 1924 SRL – Città di Fasano del 16/09/2018, valido per il Campionato di calcio Serie D Girone A;

 

S.S.C. D. GRANATA 1924 SRL, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio LIOTTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.C. D. GRANATA 1924 SRL;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Claudio LIOTTI e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società S.S.C. D. GRANATA 1924 SRL;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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