F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 274/AA del 28/06/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ALBANESI – CEDRINI – CODONI – ASD NUOVA PESCIA ROMANA 2004

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 863 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Alvaro ALBANESI, Antonio CEDRINI, Pietro CODONI e della società ASD NUOVA PESCIA ROMANA 2004 avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ALVARO ALBANESI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società ASD Nuova Pescia Romana 2004, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1 CGS, ovvero dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art. 23 comma 1 delle NOIF, per aver consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, al sig. Codoni Pietro, tesserato in qualità di consigliere-dirigente, di svolgere di fatto le mansioni di allenatore, in favore della società ASD Nuova Pescia 2004, Prima ctg., in occasione della stagione sportiva 2018-2019, privo della qualifica di allenatore, seppure unitamente al tecnico tesserato Cedrini Antonio, eludendo in tal modo la normativa di riferimento;

 

ANTONIO CEDRINI, all’epoca dei fatti allenatore UEFA B, tesserato con la ASD Nuova Pescia 2004, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1 CGS, ovvero dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art. 23 comma 1 delle NOIF nonché all’art. 37 commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito, in occasione della stagione sportiva 18-19, seppure unitamente allo stesso, al sig. Codoni Pietro, tesserato in qualità di consigliere-dirigente di svolgere le mansioni di allenatore, in favore della società ASD Nuova Pescia 2004, privo di abilitazione del Settore Tecnico, in violazione della normativa di riferimento;

 

PIETRO CODONI, all’epoca dei fatti tesserato con la ASD Nuova Pescia Romana 2004 in qualità di consigliere – dirigente, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1 CGS, ovvero dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art. 23 comma 1 delle NOIF, per aver svolto le mansioni di allenatore, seppure unitamente al tecnico tesserato sig. Cedrini Antonio, in favore della società ASD Nuova Pescia 2004, Prima ctg., in occasione della stagione sportiva 2018-2019, privo della qualifica di allenatore, eludendo in tal modo la normativa di riferimento;

 

ASD NUOVA PESCIA ROMANA 2004, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alvaro ALBANESI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società ASD NUOVA PESCIA ROMANA 2004, Antonio CEDRINI e Pietro CODONI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alvaro ALBANESI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Antonio CEDRINI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Pietro CODONI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD NUOVA PESCIA ROMANA 2004;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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