F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 273/AA del 28/06/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DE HIPPOLYTIS – ASD GELBISON VALLO DELLA LUCANIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1079 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Ottavio DE HIPPOLYTIS e della società A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

OTTAVIO DE HIPPOLYTIS, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Gelbison Vallo della Lucania, in ordine alla violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata inviato all’indirizzo “pec” della Lega Nazionale Dilettanti in data 27/03/2019, espresso dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità, riguardanti la classe arbitrale;

 

A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ottavio DE HIPPOLYTIS in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Ottavio DE HIPPOLYTIS e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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