F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 150/AA del 21/11/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: FRESCHI – A.S.D. SAN MINIATO BASSO CALCIO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 24 pfi 19-20 adottato nei confronti del Sig. Emanuele FRESCHI e della società A.S.D. SAN MINIATO BASSO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

EMANUELE FRESCHI, calciatore tesserato per la società A.S.D. SAN MINIATO BASSO CALCIO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con l’aggravante dell’aver agito per motivi futili ex art. 14 comma.1, lett. d) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver nel corso del secondo tempo (più esattamente quasi sul finire della gara e dopo essersi all’uopo alzato dalla panchina dove al momento sedeva per essere stato in precedenza sostituito) dell’incontro  A.S.D.  SAN  MINIATO  BASSO  CALCIO  vs  U.S.D.  ALBINIA, disputato in data 16.03.19, e valevole per il Campionato Juniores Regionali (Girone D) del C.R. Toscana stagione sportiva 2018-19, colpito a gioco fermo (e approfittando, peraltro, del fatto che l’Arbitro non poteva scorgerlo in quanto nel frangente impegnato in altra parte del campo di gioco a sedare un principio di rissa accesasi a seguito dell’avvenuta espulsione di un giocatore della squadra ospite) con un colpo (in specie: testata) al volto il calciatore della U.S.D. ALBINIA Sig. Raffaele FORMICOLA a motivo di un presunto atteggiamento minaccioso tenuto da questi nei propri confronti, così cagionando al medesimo lesioni personali giudicate guaribili in complessivi giorni 10 come da certificazione medica rilasciata dal Pronto Soccorso del nosocomio civile di Grosseto; ritenuto che la sopra descritta condotta per la sua oggettiva sconvenienza, illegittimità e gravità si riveli, non soltanto, come certamente idonea a far sorgere una responsabilità disciplinare in capo al sopra menzionato soggetto per appalesarsi la stessa come manifestamente contraria a quei principi di lealtà, probità e correttezza, cui debbono uniformarsi, ex art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, tutti i soggetti dell’Ordinamento federale, ma vieppiù, anche aggravata ai sensi del richiamato art. 14, comma 1, lett. d) del Codice di Giustizia Sportiva per essere stata la stessa indotta da uno stimolo esterno (presunto atteggiamento minaccioso del FORMICOLA così testualmente descritto dal FRESCHI nel corso della propria audizione: “è venuto verso di me, non so se per parlare o fare qualcosa altro (…)”) all’evidenza lieve e banale e, per ciò stesso, tale far apparire quest’ultimo solamente come un mero pretesto per dare, nell’occasione, libero sfogo ad un impulso violento;

 

A.S.D. SAN MINIATO BASSO CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte all’epoca dei fatti al proprio tesserato sopra citato;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Emanuele FRESCHI e dalla Sig.ra Manuela GRONCHI nella qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SAN MINIATO BASSO CALCIO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Emanuele FRESCHI e di € 300,00 (trecento/00) per la società A.S.D. SAN MINIATO BASSO CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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