F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 204/AA del 30/01/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: CICCIARELLA – GIANNONE – AS SPORTMANIA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 389 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele CICCIARELLA e Carmelo GIANNONE, e della società AS SPORTMANIA, avente ad oggetto la seguente condotta:
DANIELE CICCIARELLA, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società A.S. SPORTMANIA, (in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra lo stesso e la predetta società), in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero in violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art. 38, commi 1 e 6, delle NOIF, e all’art. 39, lettera Fd del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, all’allenatore di base, sig. GIANNONE CARMELO, privo di tesseramento, di svolgere le mansioni di allenatore in occasione della s.s. 18-19 in favore della società A.S. SPORTMANIA, partecipante al campionato Under 17 Allievi Prov.li e specificatamente nelle gare ufficiali del 3.11.2018, 11.11.2018 e 25.11.2018, disputate dalla predetta società rispettivamente contro le società Ispica Accademy Peppino M, Libertas Olimpyc Scicli e Marina di Ragusa;
CARMELO GIANNONE, all’epoca dei fatti allenatore di base, matricola n. 131458, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art. 33 comma 1, nonché all’art. 37, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto le mansioni di allenatore in occasione della s.s. 18-19 in favore della società A.S. SPORTMANIA, ctg. Under 17 Allievi Prov.li, privo di tesseramento, e specificatamente nelle gare ufficiali del 19.11.2018, 3.12.2018 e 11.12.2018, disputate dalla predetta società rispettivamente contro le società Ispica Accademy Peppino M., Libertas Olimpyc Scicli e Marina di Ragusa;
AS SPORTMANIA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte poste in essere dai soggetti con quest’ultima tesserati al momento della commissione dei fatti, nonché da soggetti non tesserati che hanno svolto, in favore della suddetta società, attività rilevante per l’ordinamento federale;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Daniele CICCIARELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AS SPORTMANIA, e dal Sig. Carmelo GIANNONE;
l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 mesi di inibizione per il Sig. Daniele CICCIARELLA, di 2 mesi di squalifica per il Sig. Carmelo GIANNONE e di € 300 di ammenda per la società AS SPORTMANIA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.