F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 211/AA del 04/02/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BARBIERI-MAIORI– ZAMBELLI- LUISE-ASD TIGULIO CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1380 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sigg. Luca BARBIERI, Andrea MAIORI, Matteo ZAMBELLI, Alessandro LUISE e della società ACD TIGULLIO CALCIO a 5 avente ad oggetto la seguente condotta:
LUCA BARBIERI, dirigente della Acd Tigullio Calcio a 5 all’epoca dei fatti, e sottoscrittore, quale dirigente accompagnatore, delle distinte relative alle gare: Acd Tigullio Calcio a 5 – Riccò le Rondini del 08/12/2018, Acd Tigullio Calcio a 5 – Genova Calcio a 5 del 22/12/2018, Acd Tigullio Calcio A 5 – Ca de Rissi San Gottardo del 19/01/2019 e Acd Tigullio Calcio a 5 – R. Portofino del 30/01/2019, tutte valevoli per il campionato di Serie C, Calcio a 5, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, in riferimento all’art. 22, comma 6, e all’art. 10, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’articolo 61, comma 1 delle NOIF , per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suindicate gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto in pendenza di una residua squalifica non scontata, il calciatore Alessandro Luise, sottoscrivendo le relative distinte consegnate al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara in posizione irregolare;
MATTEO ZAMBELLI, dirigente della Acd Tigullio Calcio a 5 all’epoca dei fatti, e sottoscrittore, quale dirigente accompagnatore, della distinta relativa alla gara Rapallo Ruentes - Acd Tigullio Calcio a 5 del 14/01/2019, valevole per il campionato di Serie C, Calcio a 5, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, in riferimento all’art. 22, comma 6, e all’articolo 10, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’articolo 61, comma 1 delle NOIF, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto in pendenza di una residua squalifica non scontata, il calciatore Alessandro Luise, sottoscrivendo la relativa distinta consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara in posizione irregolare;
ANDREA MAIORI, dirigente della Acd Tigullio Calcio a 5 all’epoca dei fatti, e sottoscrittore, quale dirigente accompagnatore, della distinta relativa alla gara Riccò Le Rondini - Acd Tigullio Calcio a 5 del 26/01/2019, valevole per il campionato di Serie C, Calcio a 5, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, in riferimento all’art. 22, comma 6 e all’articolo 10, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’articolo 61, comma 1 delle NOIF, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto in pendenza di una residua squalifica non scontata, il calciatore Alessandro Luise, sottoscrivendo la relativa distinta consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara in posizione irregolare;
ALESSANDRO LUISE, tesserato nella stagione 2018/2019 con la società Acd Tigullio Calcio a 5 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, in relazione agli articoli 22, comma 6 e 10, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, per essere stato indebitamente inserito nelle distinte di gara e, quindi, avere partecipato agli incontri: Acd Tigullio Calcio a 5 – Riccò le Rondini del 08/12/2018, Acd Tigullio Calcio a 5 – Genova Calcio a 5 del 22/12/2018, Rapallo Ruentes - Acd Tigullio Calcio a 5 del 14/01/2019, Acd Tigullio Calcio a 5 – Ca de Rissi San Gottardo del 19/01/2019, Riccò Le Rondini - Acd Tigullio Calcio a 5 del 26/01/2019, Acd Tigullio Calcio a 5 – R. Portofino del 30/01/2019, tutte valevoli per il campionato di Serie C, Calcio a 5, in posizione irregolare, in quanto in pendenza di una pregressa squalifica di 1 giornata non scontata, sanzione comminata con provvedimento del Giudice Sportivo, pubblicato nel Comunicato Ufficiale C.R. Liguria n. 16 del 08/11/2018, allorquando il calciatore era tesserato per la consorella Cornia 2003, partecipante al campionato di seconda categoria calcio a 11;
ACD TIGULLIO CALCIO a 5, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo Presidente e legale rappresentante, Sig. Giancarlo FRANCESCHINI, così come descritti;
vista la richiesta di applicazione della sanzione dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Luca BARBIERI, Andrea MAIORI, Matteo ZAMBELLI, Alessandro LUISE, e dal Sig. Stefano Radice, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ACD TIGULLIO CALCIO a 5;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 80 (ottanta) giorni di inibizione per il Sig. Luca BARBIERI, di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Andrea MAIOIRI, di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Matteo ZAMBELLI, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Alessandro LUISE e di 4 (quattro) punti di penalizzazione da irrogarsi nella stagione 2019/2020 nel Campionato serie C1 Regionale calcio a 5 e € 333,00 (trecentotrentatre/00) di ammenda per la società ACD TIGULLIO CALCIO a 5;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.