F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 214/AA del 05/02/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: GRASSO – ASD VALLELUNGA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 349 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Orazio GRASSO, e della società ASD VALLELUNGA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

GRASSO Orazio, Presidente della A.S.D. Vallelunga all’epoca dei fatti, in violazione dell’art.2, comma 1, dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dall’art. 39, comma 1, lettera Fc, del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver adempiuto all’obbligo di tesseramento del Tecnico responsabile della squadra Juniores Under 19 regionale partecipante al campionato di competenza organizzato dalla L.N.D. – C.R. Sicilia, nonché per la mancata osservanza di quanto prescritto dal punto 14) del C.U. n. 1 della L.N.D. - stagione sportiva 2018/2019;

 

 

ASD VALLELUNGA, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante;

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Orazio GRASSO in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società ASD VALLELUNGA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Orazio GRASSO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD VALLELUNGA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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