F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 215/AA del 05/02/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: MARIANI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 253 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Stefano MARIANI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

STEFANO MARIANI, soggetto tesserato come dirigente della società S.S.D. FUTBOLCLUB S.r.L. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, così come integrato dalle disposizioni di cui al C.U. n. 41 2019/2020 F.I.G.C. Settore Tecnico (Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad “Allenatore di Giovani Calciatori UEFA Grassroots C Licence”), per aver attestato contrariamente al vero (e difformemente, peraltro, da quanto dichiarato al riguardo in occasione della propria partecipazione al precedente bando di ammissione al predetto Corso), nel presentare in data 03.09.19 la propria domanda di partecipazione al Corso per l’abilitazione ad “Allenatore di Giovani Calciatori UEFA Grassroots C Licence” in programma a Roma dal 30.09.19 al 11.01.20 di essere in possesso di crediti maturati in qualità di calciatore; più precisamente, per aver, nel compilare l’Allegato C (denominato: Autocertificazione) costituente parte integrante dell’anzidetta domanda di partecipazione, autocertificato falsamente di aver disputato quale calciatore nelle stagioni sportive di seguito indicate almeno una gara ufficiale di campionato in quanto tesserato per le seguenti società: s.s. da 1983/84 a 1984/85 OSTIA MARE (campionato Interregionale), s.s. da 1985/86 a 1988/89 MONTESPACCATO (campionato Promozione) e s.s. 1989/90 FONDANA (campionato Interregionale). Così, per l’effetto, da acquisire (in ragione dei criteri per l’assegnazione dei punteggi di cui all’Allegato F del citato Bando) un punteggio (7,3) rivelatosi fondamentale onde consentire allo stesso di scalare posizioni nella graduatoria finale per l’ammissione al ridetto Corso (predisposta, in esito allo scrutinio di tutte le domande pervenute, dall’Ufficio Coordinatore Regionale S.G.S.) tanto da riuscire a classificarsi all’ultimo posto utile (40^ posizione) per essere ammessi a partecipare al Corso;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano MARIANI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Stefano MARIANI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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