F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 218/AA del 06/02/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: RIVA – CASALI – MARCONI – SSDSRL VIRTUS CISERANOBERGAMO 1909

 

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 256 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio RIVA, Maurizio CASALI, Roberto MARCONI, e della Società SSDSRL VIRTUS CISERANOBERGAMO 1909, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

MAURIZIO RIVA, Segretario con delega di firma della SSDSRL VIRTUS CISERANOBERGAMO 1909 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 39, comma 2, delle NOIF, per avere apposto la firma apocrifa del calciatore Cominelli Claudio, all’insaputa di questi, sulla richiesta di aggiornamento della posizione di tesseramento n. DL8920551 s.s. 2019/2020 in favore della SSDSRL VIRTUSCISERANOBERGAMO1909, depositata presso il Comitato Regionale Lombardia in data 9/9/2019;

 

 

MAURIZIO CASALI, Allenatore di base iscritto presso il Settore Tecnico della FIGC e responsabile organizzativo delle squadre del settore giovanile della SSDSRL VIRTUS CISERANO BERGAMO 1909, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 39, comma 2, delle NOIF, per avere indotto, attraverso ripetute insistenze, il Sig. RIVA MAURIZIO, Segretario della SSDSRL VIRTUS CISERANO BERGAMO1909, ad apporre la firma apocrifa del calciatore Cominelli Claudio sulla richiesta di aggiornamento della posizione di tesseramento n. DL8920551 s.s. 2019/2020 in favore della SSDSRL VIRTUS CISERANO BERGAMO1909;

 

 

ROBERTO MARCONI, Direttore generale con delega di firma della SSDSRL VIRTUS CISERANOBERGAMO 1909, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportivo, in relazione all’art. 39, comma 2, delle NOIF, per avere autorizzato il Sig. RIVA MAURIZIO, Segretario della SSDSRL VIRTUS CISERANO BERGAMO 1909, ad apporre la firma apocrifa del calciatore Cominelli Claudio sulla richiesta di aggiornamento della posizione di tesseramento n. DL8920551 s.s. 2019/2020 in favore della SSDSRL VIRTUS CISERANO BERGAMO 1909;

 

 

SSDSRL VIRTUS CISERANO BERGAMO 1909, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS per i fatti ascrivibili ai Sig. ri Maurizio RIVA, Segretario generale con delega di firma, e Roberto MARCONI, Direttore generale con delega di firma, nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS, per i

fatti ascrivibili al Sig. Maurizio CASALI, Allenatore responsabile organizzativo delle squadre del settore giovanile;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Maurizio RIVA, Maurizio CASALI, Roberto MARCONI e dalla Sig.ra Chiara FOGLIENI, in qualità di Presidente  e legale rappresentante, per conto della società SSDSRL VIRTUS CISERANO BERGAMO 1909;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il  Sig. Maurizio CASALI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Maurizio RIVA, di 75 (settantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Roberto MARCONI, e  €  750 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società SSDSRL VIRTUS CISERANO BERGAMO 1909;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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