F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 217/AA del 06/02/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: MEKINDA – POL. RUMAGNA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 510 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Atedzoe Julien Steve MEKINDA e della società POLISPORTIVA RUMAGNA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ATEDZOE JULIEN STEVE MEKINDA, in violazione dell’art. 4 comma 1, in relazione agli artt. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e 40, comma 6 delle N.O.I.F., per aver dichiarato, in occasione della richiesta di tesseramento per la Società POLISPORTIVA RUMAGNA, in maniera mendace, di non essere mai stato tesserato per squadre affiliate a Federazioni estere.

 

POLISPORTIVA RUMAGNA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al Sig. ATEDZOE JULIEN STEVE MEKINDA.

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Atedzoe Julien Steve MEKINDA, e dal Sig. Domenico TARONNA, in qualità di legale rappresentante per conto della società POLISPORTIVA RUMAGNA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il calciatore Atedzoe Julien Steve MEKINDA e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA RUMAGNA;

 

 

Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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