F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 219/AA del 10/02/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: FALLICO -USD CAMPOMORONE LADY
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1552 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Salvatore FALLICO e della società USD CAMPOMORONE LADY, avente ad oggetto la seguente condotta:
SALVATORE FALLICO, Presidente e legale rappresentate della Società USD Campomorone Lady, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto con la calciatrice Alessia Guardo (tesseramento del 4/10/2013) per la stagione sportiva 2018/2019, entro il termine del 31/10/2018 stabilito dalla normativa federale;
USD CAMPOMORONE LADY per responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al Presidente e legale rappresentante Salvatore FALLICO;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore FALLICO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD CAMPOMORONE LADY;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore FALLICO e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società USD CAMPOMORONE LADY:
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.