F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 254/AA del 09/03/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: GREIF – ASV GARGAZON GARGAZZONE RAIKA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 346 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Albert Philipp GREIF e della società S.V. GARGAZON GARGAZZONE RAIKA, avente ad oggetto la seguente condotta:
ALBERT PHILIPP GREIF, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società S.V. GARGAZON GARGAZZONE RAIKA, per rispondere sotto il profilo di responsabilità disciplinare, per la violazione dell’art. 4 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, della pubblicazione, in data 03.06.19, su di un profilo Facebook direttamente riconducibile alla Società, di un video riproducente taluni tesserati di quest’ultima intenti a proferire a gran voce parole e grida offensive all’indirizzo della società A.S.V. ULTEN RAIFFSEN, del tesserato (allenatore) di quest’ultima Sig. Ferdinando ANTINO e dell’associato A.I.A. A.E. Sig. Johannes TAPPEINER della Sez. A.I.A. di Merano; nonché della pubblicazione, in data 12.10.19, su di un profilo Instagram (asgv1964) anch’esso riconducibile alla Società di una locandina/ post contenente frasi e parole offensive rivolte, alla vigilia della gara A.S.V. ULTEN RAIFFSEN vs S.V. GARGAZON GARGAZZONE RAIKA in programma per il giorno 13.10.19, valida per il Campionato di Prima Categoria (Comitato Provinciale Bolzano) stagione sportiva in corso e affidata alla direzione dell’A.E. Sig. Johannes TAPPEINER della Sez. A.I.A. di Merano, all’indirizzo della società ospitante (ULTEN) e, ancora una volta, del ridetto associato A.I.A. A.E. Sig. Johannes TAPPEINER della Sez. A.I.A. di Merano;
S.V. GARGAZON GARGAZZONE RAIKA, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Albert Philipp GREIF in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.V. GARGAZON GARGAZZONE RAIKA;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 giorni di inibizione per il Sig. Albert Philipp GREIF e di € 300 di ammenda per la società S.V. GARGAZON GARGAZZONE RAIKA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.