F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 262/AA del 15/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: PEPA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 688 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Amarildo PEPA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

AMARILDO PEPA, calciatore, in violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e 40, comma 6, delle N.O.I.F., per aver dichiarato, in occasione della richiesta di tesseramento per la Società U.P. ARZILLA, in maniera mendace, di non essere stato mai stato tesserato per squadre affiliate a Federazioni estere. Fatto commesso in Pesaro (PU) nella data di sottoscrizione della dichiarazione di mancato tesseramento per Federazione estera;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Amarildo PEPA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni  in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Amarildo PEPA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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