F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 264/AA del 15/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: BONURA – DE LUCA – ASD MONREALE CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 463 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Carmelo BONURA e Vincenzo DE LUCA, e della società A.S.D. MONREALE CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:
CARMELO BONURA, presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti della società
A.S.D. MONREALE CALCIO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n.1 del 02.07.2018 del Settore Giovanile e Scolastico, per non aver provveduto a tesserare nella stagione sportiva 2018/2019, per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Under 17 Allievi Provinciali, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, e per aver consentito e comunque non impedito al tecnico DE LUCA Vincenzo, tesserato quale allenatore squadre minori categoria Pulcini 9 anni della stessa società a far data dal 22.08.2018, di svolgere l'attività di allenatore della squadra partecipante al campionato Under 17 Allievi Provinciali;
VINCENZO DE LUCA, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art. 39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n.1 del 02.07.2018 del Settore Giovanile e Scolastico, poiché, tesserato per la stagione sportiva 2018/2019 per la società A.S.D. MONREALE CALCIO quale allenatore squadre minori categoria Pulcini 9 anni a far data dal 22.08.2018, ha altresì svolto, in assenza di tesseramento da parte della società A.S.D MONREALE CALCIO di altro allenatore abilitato, anche l'attività di allenatore della squadra Under 17 Allievi provinciali;
A.S.D. MONREALE CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti BONURA Carmelo ed al tecnico DE LUCA Vincenzo;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carmelo BONURA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MONREALE CALCIO, e dal Sig. Vincenzo DE LUCA;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione per il Sig. Carmelo BONURA, di 15 giorni di squalifica per il Sig. Vincenzo DE LUCA, e di € 100,00 di ammenda per la società A.S.D. MONREALE CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.