F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 265/AA del 15/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: GUARASCIO – COSENZA CALCIO SRL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 803 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Eugenio GUARASCIO e della società COSENZA CALCIO SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:
EUGENIO GUARASCIO, Presidente del Cosenza Calcio srl all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver gravemente leso l’onore, il prestigio e la reputazione dell’Istituzione Arbitrale nel suo complesso intesa, a seguito della gara Cosenza – Crotone del 20 gennaio 2020, a mezzo dichiarazione pubblicata sul sito del Cosenza Calcio Srl;
COSENZA CALCIO SRL, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al Presidente e legale rappresentante Eugenio GUARASCIO;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Eugenio GUARASCIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società COSENZA CALCIO SRL;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione € 5.500,00 (cinquemila cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Eugenio GUARASCIO e di € 4.500,00 (quattromila cinquecento/00) di ammenda per la società COSENZA CALCIO SRL. La sanzione per la società COSENZA CALCIO potrà commutarsi, ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto previsto dall’ordinamento federale, nell’adozione di impegni da parte della società Cosenza Calcio volti all’organizzazione di convegni, incontri, tavole rotonde con istituti scolastici, a livello comunale e/o regionale, da tenersi nel corso del campionato 2019/2020, con il coinvolgimento di calciatori e calciatrici delle squadre giovanili e dei rappresentanti delle sezioni AIA allo scopo di promuovere e diffondere i valori della legalità, il rispetto delle regole, la cultura sportiva e l’operare insieme;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.