F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 268/AA del 15/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: COLUCCINI – ASD SPORTING PIETRASANTA CF 1909
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 147 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Serafino COLUCCINI, e della società A.S.D. SPORTING PIETRASANTA CF 1909, avente ad oggetto la seguente condotta:
SERAFINO COLUCCINI, Presidente della Asd Sporting Pietrasanta CF 1909 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2018/2019, pubblicato il 02/07/2018 , paragrafo 9, in combinato disposto con il Comunicato Ufficiale n° 6 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione 2018/2019, denominato “Guida alla organizzazione dei tornei giovanili“, pubblicato il 06/08/2018, specificatamente al paragrafo 6.7, nonché in riferimento agli articoli 6,7 e 12 del regolamento del torneo Nazionale “Viareggio Football Cup” per la categoria Under 15, autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico il 04/06/2019, per avere, nella sua qualità di Presidente della società organizzatrice del richiamato torneo, omesso ogni necessario controllo e vigilanza, al fine di verificare che, la suindicata manifestazione, si tenesse secondo le normative federali di riferimento e soprattutto in conformità al regolamento dallo stesso sottoscritto e autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico ed in particolare, rilevando: che gli incontri della categoria Under 15 fossero diretti da arbitri non appartenenti alla Figc/Aia; la mancata compilazione e conseguente consegna dei referti delle gare disputate nelle varie categorie presenti nel torneo, cosi impedendo che la Delegazione Provinciale di Lucca ne fosse nel legittimo possesso, salvo quelle che sono risultati incontri tutti non disputati, nè approvati dal SGS nella omologazione del regolamento per la categoria under 15; la modifica delle squadre partecipanti al torneo Under 15 e la sua formula rispetto a quanto indicato nel regolamento per la categoria under 15;
A.S.D. SPORTING PIETRASANTA CF 1909, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 , del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto ai Signori Serafino COLUCCINI, Presidente della A.S.D. SPORTING PIETRASANTA CF 1909 all’epoca dei fatti, e Giorgio Fallanca, dirigente responsabile dell’organizzazione del torneo Nazionale “Viareggio Football Cup”;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Serafino COLUCCINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTING PIETRASANTA CF 1909;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Serafino COLUCCINI, e di € 270,00 (duecentosettanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SPORTING PIETRASANTA CF 1909;
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.