F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 270/AA del 15/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: PULVIRENTI – ASD CALCIO SANTA VENERINA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 490 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Mario PULVIRENTI, e della società A.S.D. CALCIO SANTA VENERINA, avente ad oggetto la seguente condotta:
MARIO PULVIRENTI, Presidente della A.S.D. Calcio Santa Venerina all’epoca dei fatti, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dall’art. 39, comma 1, lettera f, del Regolamento del Settore Tecnico, della L.N.D., nonché dal C.U. n. 450 del 20/06/2018 pubblicato dalla L.N.D. – C.R. Sicilia per non aver adempiuto all’obbligo di tesseramento di un Tecnico abilitato quale responsabile della squadra Under 17 Provinciale partecipante al campionato organizzato dalla
L.N.D. – C.R. Sicilia;
A.S.D. CALCIO SANTA VENERINA, per responsabilità diretta, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta posta in essere dal Sig. Mario PULVIRENTI, Presidente e Legale rappresentante;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario PULVIRENTI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTING PIETRASANTA CF 1909;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Mario PULVIRENTI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO SANTA VENERINA;
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.