F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 271/AA del 15/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: MODICA – FIDONE – TONA – ASD MODICA AIRONE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 450 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Carmelo MODICA, Salvatore FIDONE, Andrea TONA e della società ASD MODICA AIRONE, avente ad oggetto la seguente condotta:
CARMELO MODICA, Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. MODICA AIRONE all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art.39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal C.U. n.1 del 02.07.2018 Settore Giovanile e Scolastico, per non aver provveduto a tesserare nella stagione sportiva 2018/2019 per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Under 17 Allievi Provinciali un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed aver consentito e comunque non impedito ai tecnici FIDONE Salvatore e TONA Andrea, tesserati rispettivamente quali allenatore per la squadra Allievi Regionali Maschili e per la squadra Giovanissimi Regionali Maschili della stessa società, di svolgere l'attività di allenatore della squadra partecipante al campionato Under 17 Allievi Provinciali;
SALVATORE FIDONE, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall’art. 39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal C.U. n.1 del 02.07.2018 Settore Giovanile e Scolastico, perché tesserato per la stagione sportiva 2018/2019 per la società A.S.D. MODICA AIRONE quale allenatore per la squadra Allievi Regionali Maschili, ha altresì svolto, in assenza di tesseramento da parte della società A.S.D MODICA AIRONE di altro allenatore abilitato, anche l'attività di allenatore della squadra Under 17 Allievi Provinciali;
ANDREA TONA, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art.39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal C.U. n.1 del 02.07.2018 Settore Giovanile e Scolastico, perché tesserato per la stagione sportiva 2018/2019 per la società A.S.D. MODICA AIRONE quale allenatore per la squadra Giovanissimi Regionali Maschili, ha altresì svolto, in assenza di tesseramento da parte della società A.S.D MODICA AIRONE di altro allenatore abilitato, anche l'attività di allenatore della squadra Under 17 Allievi Provinciali;
A.S.D. MODICA AIRONE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al
Presidente e legale rappresentante MODICA Carmelo all’epoca dei fatti ed ai tecnici FIDONE Salvatore e TONA Andrea;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Carmelo MODICA, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MODICA AIRONE, Salvatore FIDONE e Andrea TONA;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Carmelo MODICA, di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Salvatore FIDONE, di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Andrea TONA e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. MODICA AIRONE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.