F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 274/AA del 19/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: DEDA – VIOLA – PASSARINI – ROGOREDO 1984 ASD

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 236 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Besmir DEDA, Davide VIOLA e Gian Pietro  PASSARINI,  e  della  società  ROGOREDO  1984 A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

BESMIR DEDA, calciatore della Società ROGOREDO 1984 ASD, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19 del Codice di Giustizia Sportiva, e all’art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver, malgrado fosse squalificato, partecipato nelle file della Società suddetta alla gara di Coppa Regionale Lombardia Seconda Categoria Stagione Sportiva 2019-2020 Milanese Corvetto - ROGOREDO 1984 del 28.09.2019, ed inoltre, per aver omesso di sottoporsi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

 

DAVIDE VIOLA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ROGOREDO 1984 ASD, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara di Coppa Regionale Lombardia Seconda Categoria Stagione Sportiva 2019-2020 Milanese Corvetto - ROGOREDO 1984 del 28.09.2019, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore DEDA BESMIR, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare posizione del Calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara sotto indicata senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

 

GIAN PIETRO PASSARINI, Presidente e legale rappresentante della Società ROGOREDO 1984 ASD, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 19 del Codice di Giustizia Sportiva e all’art.43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver consentito l'utilizzo del calciatore DEDA BESMIR nella gara di Coppa Regionale Lombardia Seconda Categoria Stagione Sportiva 2019-2020 Milanese Corvetto - ROGOREDO 1984 del 28.09.2019, sebbene lo stesso fosse squalificato, ed omettendo di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

 

ROGOREDO 1984 A.S.D., per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione del fatto i soggetti avvisati;

 

formulata dai Sig.ri Besmir DEDA, Davide VIOLA e Gian Pietro PASSARINI in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ROGOREDO 1984 A.S.D.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 giornata di squalifica nel Campionato di competenza per il Sig. Besmir DEDA, 20 giorni di inibizione per il Sig. Davide VIOLA, 30 giorni di inibizione per il Sig. Gian Pietro PASSARINI, e di 1 punto di penalizzazione da scontare nel Campionato di Seconda Categoria  Lombardia  Stagione Sportiva 2019-2020 e € 300 ( di ammenda per la società ROGOREDO 1984 A.S.D.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 00000000108 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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