F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 275/AA del 19/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: DI MARCO – FIORE – GIULIANI – LABROZZI – SESSA – ACQUAESAPONE

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 781 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Matteo DI MARCO, Marco FIORE, Tommaso GIULIANI, Matteo LABROZZI e Giampiero SESSA, e della società SSD ACQUAESAPONE C5 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MATTEO DI MARCO, calciatore, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 34, comma 3, e 43, comma 1, delle N.O.I.F., per aver egli disputato, nelle fila della soc. S.S.D. ACQUAESAPONE C5 Srl, la gara ANTONIO PADOVANI – AES FUTSAL del

17/11/2019, valevole per il Campionato Nazionale U. 19, Divisione C5 - Girone L - s.s. 2019/2020, senza averne titolo perché non autorizzato dal Comitato Regionale–L.N.D. territorialmente competente e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini del rilascio del certificato di idoneità specifica all'attività agonistica ed in mancanza della relazione di un medico sociale o di altro sanitario che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività. Fatto commesso in Aquila (AQ), nella data di svolgimento della gara;

 

MARCO FIORE, in qualità di legale rappresentante della soc. S.S.D. ACQUAESAPONE C5 Srl, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere alla richiesta di rilascio della prescritta autorizzazione del Comitato Regionale – L.N.D. territorialmente competente per la partecipazione dei calciatori “giovani”: LABROZZI Matteo, GIULIANI Tommaso e DI MARCO Matteo ai campionati organizzati dalle Leghe e senza far sottoporre i medesimi agli accertamenti medici ai fini del rilascio del certificato di idoneità specifica all'attività agonistica ed in mancanza della relazione di un medico sociale o di altro sanitario che attesti la raggiunta maturità psico-fisica dei calciatori alla partecipazione a tale attività, nonché per aver consentito l’utilizzo degli stessi, pur sapendoli in posizione irregolare, nelle fila della S.S.D. ACQUAESAPONE C5 Srl, nel corso delle gare: ASD REAL DEM C5 – AES FUTSAL del 30/10/2019, valevole per la Coppa Italia U.19 Divisione C5 - s.s. 2019/2020; ASD REAL DEM C5 – AES FUTSAL del 03/11/2019, AES FUTSAL - TOMBESI ORTONA del 24/11/2019 e ANTONIO PADOVANI – AES FUTSAL del 17/11/2019 valevoli per il per il Campionato Nazionale U.19 Divisione C5 - Girone L - s.s. 2019/2020. Fatti commessi in Montesilvano (PE), Campobasso (CB), Città Sant’Angelo (PE) e Castelvecchio Subequo (AQ) nelle date di svolgimento delle rispettive gare;

 

TOMMASO GIULIANI, calciatore, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 34, comma 3, e 43, comma 1, delle N.O.I.F. per aver egli disputato, nelle fila della soc. S.S.D. ACQUAESAPONE C5 Srl, le gare: ASD REAL DEM C5 – AES FUTSAL del 30/10/2019, valevole per la Coppa Italia U.19 Divisione C5 - s.s. 2019/2020 e CHAMINADE – AES FUTSAL del 17/11/2019, valevole per il Campionato Nazionale U. 19 Divisione C5 - Girone L - s.s. 2019/2020, senza averne titolo perché non autorizzato dal Comitato Regionale–L.N.D. territorialmente competente e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini del rilascio del certificato di idoneità specifica all'attività agonistica ed in mancanza della relazione di un medico sociale o di altro sanitario che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività. Fatti commessi in Montesilvano (PE) e Campobasso (CB) nelle date di svolgimento delle rispettive gare;

 

MATTEO LABROZZI, calciatore, in violazione dell’art. 4, comma, 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 34, comma 3, e 43, comma 1, delle N.O.I.F., per aver egli disputato, nelle fila della soc. S.S.D. ACQUAESAPONE C5 Srl, le gare: ASD REAL DEM C5 – AES FUTSAL del 03/11/2019,  CHAMINADE  –  AES  FUTSAL  del  17/11/2019  e  ANTONIO PADOVANI – AES FUTSAL del 17/11/2019, tutte valevoli per il Campionato Nazionale U. 19 Divisione C5 - Girone L - s.s. 2019/2020, senza averne titolo perché non autorizzato dal Comitato Regionale–L.N.D. territorialmente competente e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini del rilascio del certificato di idoneità specifica all'attività agonistica ed in mancanza della relazione di un medico sociale o di altro sanitario che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività. Fatti commessi in Montesilvano (PE), Campobasso (CB) e Castelvecchio Subequo (AQ) nelle date di svolgimento delle rispettive gare;

 

GIAMPIERO SESSA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società S.S.D. ACQUAESAPONE C5 Srl, in violazione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 34, comma 3, 39, comma 1, 43, comma 6, e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: ASD REAL DEM C5 – AES FUTSAL del 30/10/2019, valevole per la Coppa Italia U.19 - s.s. 2019/2020; ASD REAL DEM C5 – AES FUTSAL del 03/11/2019, AES FUTSAL - TOMBESI ORTONA del 24/11/2019 e ANTONIO PADOVANI – AES FUTSAL del 17/11/2019 valevoli per il Campionato Nazionale U.19 Divisione C5 - Girone L - s.s. 2019/2020, in cui sono stati utilizzati, nelle fila della ACQUAESAPONE C5 Srl, in posizione irregolare perché non autorizzati dal Comitato Regionale-L.N.D., territorialmente competente, i calciatori “giovani”: LABROZZI Matteo, GIULIANI Tommaso e DI MARCO Matteo, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione dei calciatori consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che i medesimi partecipassero alle stesse senza averne titolo, senza aver svolto gli accertamenti medici ai fini del rilascio del certificato di idoneità specifica all'attività agonistica ed in mancanza della relazione di un medico sociale o di altro sanitario che attesti la raggiunta maturità psico-fisica dei calciatori alla partecipazione a tale attività. Fatti commessi in Montesilvano (PE), Campobasso (CB), Città Sant’Angelo (PE) e Castelvecchio Subequo (AQ) nelle date di svolgimento delle rispettive gare;

 

SSD ACQUAESAPONE C5 S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti sopra indicati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Matteo DI MARCO, Marco FIORE in proprio, e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD ACQUAESAPONE C5 S.r.l., Tommaso GIULIANI, Matteo LABROZZI e Giampiero SESSA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione dell’ammonizione per il Sig. Matteo DI MARCO, 45 giorni di inibizione per il Sig. Marco FIORE, ammonizione con diffida per il Sig. Tommaso GIULIANI, 1 giornata di squalifica e ammonizione con diffida per il Sig. Matteo LABROZZI, 30 giorni di inibizione per il Sig. Giampiero SESSA, e di € 250 di ammenda per la società SSD ACQUAESAPONE C5 S.r.l.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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