F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 286/AA del 19/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: CELLINO – BRESCIA CALCIO SPA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 746 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Massimo CELLINO, e della società BRESCIA CALCIO S.p.A, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MASSIMO CELLINO, Presidente e legale rappresentante della Società BRESCIA CALCIO SpA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. e), del Sistema delle Licenze Nazionali, per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie A 2019/2020, pubblicato con CU n. 29/A del 18.12.2018, così come integrato e modificato dal Comunicato Ufficiale n. 99/A del 17.04.2019, per non aver tesserato, entro il termine del 30.11.2019, almeno 40 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e);

 

BRESCIA CALCIO SPA, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo CELLINO, in proprio e in qualità di Presidente e legale rappresentante della società Brescia Calcio S.p.A.;

 

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per il Sig. Massimo CELLINO e di € 30.000,00 (trentamila/00) di ammenda per la società BRESCIA CALCIO S.p.A.;

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it