F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 287/AA del 19/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: CARLET – ANTIFORA- FERRARA – BERNARDI – BERNARDI – ASD TARZO REVINE LAGO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 878 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Giorgio CARLET, Biagio ANTIFORA, Antonio Bruno FERRARA, Alberto BERNARDI e Gioele BERNARDI, e della società A.S.D. TARZO REVINE LAGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIORGIO CARLET, Presidente della Società A.S.D. TARZO REVINE LAGO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché artt. 39, e 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori BERNARDI Alberto e BERNARDI Gioele ed a farli sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dei medesimi, pur sapendoli in posizione irregolare, nel corso delle seguenti gare: Tarzo Revine Lago – Vitt SanGiacomo del 1/9/2919 valevole per il Trofeo della Regione Veneto; Gemelle – Tarzo Revine Lago del giorno 8/9/2019 e Tarzo Revine Lago - Arsiè del 15/9/2019 valevoli per il Campionato Juniores Regionale;

 

 

BIAGIO ANTIFORA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società TARZO REVINE LAGO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 61, commi 1, e 5, delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare Tarzo Revine Lago – VittSanGiacomo del 1/9/2919 valevole per il Trofeo della Regione Veneto e Tarzo Revine Lago - Arsiè del 15/9/2019 valevole per il Campionato Juniores Regionale nelle quali sono stati impiegati, in posizione irregolare perché non tesserati, i calciatori BERNARDI Alberto e BERNARDI Gioele, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione dei calciatori, consegnate al Direttore di Gara, consentendo così che i medesimi partecipassero alle gare senza averne titolo e senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

 

ANTONIO BRUNO FERRARA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società TARZO REVINE LAGO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 61, commi 1, e 5, delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara Gemelle – Tarzo Revine Lago Arsiè del giorno 8/9/2019, valevole per il Campionato Juniores Regionale, nella quale sono stati impiegati, in posizione irregolare perché non tesserati, i calciatori BERNARDI Alberto e BERNARDI Gioele, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione dei calciatori, consegnate al Direttore di Gara, consentendo così che i medesimi partecipassero alle gare senza averne titolo e senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

ALBERTO BERNARDI, calciatore all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva, artt. 39, e 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per aver egli disputato le gare: Tarzo Revine Lago – VittSanGiacomo del 1/9/2919 valevole per il Trofeo della Regione Veneto; Gemelle – Tarzo Revine Lago del giorno 8/9/2019 e Tarzo Revine Lago – Arsiè del 15/9/2019 valevoli per il Campionato Juniores Regionale, nelle fila della Società Tarzo Revine Lago senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

GIOELE BERNARDI, calciatore all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva, e artt. 39, e 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per aver egli disputato le gare: Tarzo Revine Lago – VittSanGiacomo del 1/9/2919 valevole per il Trofeo della Regione Veneto; Gemelle – Tarzo Revine Lago del giorno 8/9/2019 e Tarzo Revine Lago – Arsiè del 15/9/2019 valevoli per il Campionato Juniores Regionale, nelle fila della Società Tarzo Revine Lago senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. TARZO REVINE LAGO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio CARLET in proprio, e in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. TARZO REVINE LAGO, e dai Sigg. Biagio ANTIFORA, Antonio Bruno FERRARA, Alberto BERNARDI e Gioele BERNARDI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giorgio CARLET, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Biagio ANTIFORA, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Antonio Bruno FERRARA, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Alberto BERNARDI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Gioele BERNARDI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda più 2 (due) punti di penalizzazione da scontare nel Campionato di Seconda Cat. Regionale 2019/2020 per la società TARZO REVINE LAGO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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