F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 289/AA del 19/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: ZINCI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 270 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Gianluca ZINCI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIANLUCA ZINCI, Segretario Generale della S.S. Arezzo Srl all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1bis, commi 1, e 5, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti, in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti, dell’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, nonché degli art. 39, 43, commi 1, e 6, 45 e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per aver nella stagione 2018/2019 omesso di provvedere al regolare tesseramento di diversi calciatori del settore giovanile e a far sottoporre gli stessi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo degli stessi nel corso di diverse gare del settore giovanile (Campionati Esordienti, U15 Serie C e U17 Serie C – Girone C) senza averne titolo perché non tesserati; nonché per aver consentito che il calciatore Tommaso Occhiolini partecipasse a 6 gare di campionato U17 Serie C – Girone C Pontedera – Arezzo, Arezzo – Ravenna, Cesena – Arezzo, Arezzo – San Marino, Arezzo – Vis Pesaro e Arezzo – Carrarese in posizione irregolare perché al momento squalificato come da

C.U. n. 19 TFN – Sezione Disciplinare 2018/2019;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca ZINCI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione e

€1000,00 (mille/00) di ammenda per il Sig. Gianluca ZINCI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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