F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 290/AA del 19/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: CERULLO – DESIDERIO – BOTTIGLIERI – ASD ATLETICO EBOLI

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 526 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Elisabetta DESIDERIO, Mario CERULLO, Vincenzo BOTTIGLIERI  e  delle  società  A.S.D. ATLETICO EBOLI e A.S.D. METIS ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ELISABETTA DESIDERIO, Presidente della ASD Atletico Eboli 1925 (matricola 918919) all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, commi 1 e 4 delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Mario Cerullo di svolgere nella stagione sportiva 2019/2020 l’attività di allenatore in favore della ASD Atletico Eboli 1925 nei mesi di luglio ed agosto 2019, benché lo stesso non fosse tesserato con la predetta società;

 

 

MARIO CERULLO, allenatore di base non tesserato all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 33, comma 1, 37, comma 1, e 40, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, e art. 38, commi 1 e 4 delle N.O.I.F., perché nella stagione sportiva 2019/2020 benché non tesserato per nessuna società ha svolto di fatto una pluri- attività in favore delle società ASD Pol. Santa Maria del Cilento (matricola 943212), in favore della società ASD Metis Academy (matricola 952442), e della società ASD Atletico Eboli 1925 (matricola 918919). Nello specifico l’attività in favore della ASD Pol. Santa Maria Cilento è ammessa dallo stesso Sig. Cerullo il quale ritiene di essere tesserato per tale società come allenatore; l’attività svolta in favore della ASD Metis Academy è emersa dalle audizioni svolte, oltre che confermata dallo stesso Sig. Cerullo, nonché dai numerosi articoli rinvenuti sui social – media; l’attività svolta in favore della ASD Atletico Eboli 1925 nei mesi di luglio ed agosto 2019 è emersa dall’audizione dell’attuale presidente Sig. Vincenzo Orilio, oltre che confermata dallo stesso Sig. Cerullo;

 

 

 

VINCENZO BOTTIGLIERI, Presidente della ASD Metis Academy (matricola 952442) all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, e art. 38, commi 1 e 4 delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Mario Cerullo di svolgere nella stagione sportiva 2019/2020 l’attività di allenatore in favore della ASD Metis Academy, benché lo stesso non fosse tesserato per la predetta società, e per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Mario Cerullo di svolgere nella stagione sportiva 2019/2020 pluri-attività avendo lo stesso svolto le funzioni di allenatore anche in favore della ASD Pol. Santa Maria del Cilento e della ASD Atletico Eboli1925;

 

 

A.S.D.ATLETICO EBOLI 1925, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, società alla quale appartenevano gli odierni avvisati Sig.ri Mario Cerullo e Elisabetta Desiderio al

momento della commissione del fatto, e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

 

 

 

ASD METIS ACADEMY, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, società alla quale appartenevano gli odierni avvisati Sig.ri Mario Cerullo e Vincenzo Bottiglieri al momento della commissione del fatto, e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata.

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Elisabetta DESIDERIO, Mario CERULLO, Vincenzo ORILIO in qualità di  legale rappresentante per conto della società ASD ATELTICO EBOLI 1925, e dal Sig. Vincenzo Bottiglieri in proprio, e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD METIS ACADEMY;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per la Sig.ra Elisabetta DESIDERIO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Mario CERULLO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo Bottiglieri, di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD METIS ACADEMY, e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società ASD ATLETICO EBOLI 1925;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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