F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 293/AA del 19/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: US AGROPOLI https://www.figc.it/media/122074/291-art-126-cgs-brasile.pdf

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 596 pf 19/20 adottato nei confronti della società US AGROPOLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

US AGROPOLI, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti il Sig. Domenico CERRUTI (Presidente e legale rappresentante della Società fino al 21.09.2019, non sostituito) e la Sig.ra Carmela BRUNO (V. Presidente con delega di firma e legale rappresentate della Società dal 22.09.2019) ai quali si contesta la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 7 e 12 del Regolamento per l’esercizio della Cronaca Sportiva LND – Dipartimento Interregionale;

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola VOLPE, in qualità di legale rappresentante della società US AGROPOLI;

 

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiuntodalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società US AGROPOLI;

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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