F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 294/AA del 30/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: LUCCHESI – FABIANI – ROVETTI – A.S.D.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 631 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Franco ROVETTI, Mirco LUCCHESI, Vittorio FABIANI e della società ASD SPORTING BOZZANO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

FRANCO ROVETTI, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. SPORTING BOZZANO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art.39, lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art.44 Regolamento L.N.D., per aver consentito e comunque non impedito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. SPORTING BOZZANO, partecipante al campionato di Seconda Categoria Girone A, Regione Toscana, stagione sportiva 2019/20120 al sig. FABIANI Vittorio, soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

 

 

MIRCO LUCCHESI, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art.39, lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 44 Regolamento L.N.D, per aver consentito e comunque non impedito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. SPORTING BOZZANO, partecipante al campionato di Seconda Categoria Girone A, Regione Toscana, stagione sportiva 2019/2020 al sig. FABIANI Vittorio, soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

 

 

 

VITTORIO FABIANI, dirigente della A.S.D. SPORTING BOZZANO, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art.39, lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art.44 Regolamento L.N.D, per aver svolto di fatto l'attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. SPORTING BOZZANO, partecipante al campionato di Seconda Categoria, Girone A, Regione Toscana, stagione sportiva 2019/2020, non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

 

 

 

ASD SPORTING BOZZANO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte al Presidente e legale rappresentante Franco ROVETTI, al tecnico Mirco LUCCHESI, ed al dirigente FABIANI Vittorio;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Mirco LUCCHESI, Vittorio FABIANI, dal Sig. Franco ROVETTI, in proprio e nella qualità di legale rappresentante per conto della società ASD SPORTING BOZZANO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Franco ROVETTI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Mirco LUCCHESI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Vittorio FABIANI, e € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD SPORTING BOZZANO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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