F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 295/AA del 30/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: BANDECCHI – LEONE – TERNANA CALCIO SPA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 743 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Stefano BANDECCHI e Luca LEONE, e della  società  TERNANA  CALCIO  S.P.A.,  avente  ad oggetto la seguente condotta:

 

STEFANO BANDECCHI, Presidente della Ternana Calcio S.p.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere assunto, al termine della gara Potenza – Ternana del 12 gennaio 2020 (campionato Lega Pro), nel recinto antistante l’ingresso degli spogliatoi, un atteggiamento minaccioso, per tono e gestualità, nei confronti del collaboratore della Procura federale presente all’incontro in questione;

 

LUCA LEONE, Direttore Sportivo della Ternana Calcio S.p.A. all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 37, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere utilizzato espressioni blasfeme sia al 24° minuto che, poi, al 27° minuto del secondo tempo dell’incontro Potenza-Ternana del 12 gennaio 2020 (campionato Lega Pro), nonché in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere assunto, al termine della citata gara, nel recinto antistante l’ingresso degli spogliatoi, un atteggiamento minaccioso ed offensivo, nei confronti del collaboratore della Procura federale presente all’incontro in questione;

 

TERNANA CALCIO SPA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate rispettivamente al proprio Presidente, Sig. Stefano Bandecchi, ed al proprio dirigente Luca Leone;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Luca LEONE e Stefano BANDECCHI in proprio e nella qualità di legale rappresentante per conto della società TERNANA CALCIO S.P.A;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 6000,00 (seimila/00) di ammenda per il Sig. Stefano Bandecchi, € 4750,00 (quattromilasettecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Luca LEONE, e € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per la società TERNANA CALCIO S.P.A.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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