F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 310/AA del 30/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: A.S.D. SILVI CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 649 pfi 19/20 adottato nei confronti della società A.S.D. SILVI CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

A.S.D.SILVI CALCIO, sorta dalla fusione tra la società ASD Silvi e la società ASD Borgo Santa Maria, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al Sig. Matteo Iommarini , calciatore della A.S.D. Borgo Santa Maria all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere eluso il vincolo di giustizia sportiva, presentando in data 13.07.2018, assistito dall’avvocato di fiducia Avv. Cristiano Aretusi del foro di Teramo, atto di denuncia-querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di  Teramo, nei confronti  del  Sig. Sandro Iezzi  senza aver richiesto la prescritta autorizzazione federale e comunque senza che la stessa fosse stata concessa e quindi in violazione dell’art. 30 c. 2 dello Statuto Federale;

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva formulata dal Sig. Antonio DEL VECCHIO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SILVI CALCIO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni  in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SILVI CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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