F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 311/AA del 30/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: AMENDOLA – BRUNO – USD MANOCALZATI

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 698 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Luigi AMENDOLA, Ennio BRUNO, e della società USD MANOCALZATI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LUIGI AMENDOLA, Presidente della società USD Manocalzati all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1 e 2, 2 comma 1 e 2, 32 comma 2 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, e degli artt. 45 e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, e degli artt. 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva vigente per aver consentito la partecipazione dei Sigg. Sabino Bottone, Antonio De Micco, Simone Barzaghi in posizione irregolare, e Andrea Califano in posizione irregolare e non tesserato nella gara USD Manocalzati / Eclanese 1932 Calcio del 11.11.19 valevole per il campionato Juniores under 19 Regionale;

 

ENNIO BRUNO, Dirigente Accompagnatore della società USD Manocalzati all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1 e 2, 2, comma 1 e 2, e 32, comma 2 e 7 del Codice di Giustizia, e artt. 45 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF, e degli artt. 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società USD Manocalzati in occasione della gara USD Manocalzati / Eclanese 1932 Calcio del 11.11.19, valevole per il campionato Juniores under 19 Regionale, in cui sono stati impiegati, nelle fila dell’USD Manocalzati, in posizione irregolare, in quanto fuori quota i Sigg.ri Sabino Bottone, Antonio De Micco, Simone Barzaghi, e per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del seguente calciatore: Andrea Califano, e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, sottoscrivendo le relative distinte consegnate al Direttore di Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alla gara;

 

 

USD MANOCALZATI, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2 Codice di Giustizia Sportiva, i soggetti avvisati Sigg. Luigi Amendola, e Bruno Ennio, nonché Sabino Bottone, Antonio De Micco, Simone Barzaghi e Andrea Califano;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi AMENDOLA, in proprio e in qualità di Presidente, per conto della società USD MANOCALZATI, e da Ennio BRUNO;

 

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni  in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luigi AMENDOLA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Ennio BRUNO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società USD MANOCALZATI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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