T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 822 DEL 2020

Pubblicato il 22/01/2020

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6423 del 2017, proposto da Acf OMISSIS S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Francesco Dotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lazio n. 20/C;

contro

OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Giotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandra Scipione in Roma, via Muzio Clementi n. 48; F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama 58; Lega Nazionale Professionisti Serie A, non costituita in giudizio;

nei confronti

Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Matera, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Eleonora Duse, 37;

per l'annullamento e/o per l’accertamento della illegittimità

- della decisione n. 31/2017 prot. n. 361/2017, emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 14/2017 in data 27 febbraio 2017 pubblicata in data 28 aprile 2017;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente, e, in particolare, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC del 19 gennaio 2017, pubblicata nel C.U. n. 091/CFA IV sezione e della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti della FIGC pubblicata con C.U. 8TFN del 12 ottobre 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nonché di OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2019 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe l’A.c.f. OMISSIS s.p.a. ha impugnato la decisione con cui il Collegio di Garanzia del CONI ha respinto il ricorso dalla stessa proposto per l’accertamento dell’invalidità del contratto professionistico sportivo stipulato tra la società e il calciatore nordcoreano OMISSIS; la pronuncia impugnata ha confermato la decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC del 19 gennaio 2017, che aveva rigettato il reclamo, proposto dalla OMISSIS, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti della FIGC, con cui era stata accertata la validità ed efficacia del contratto.

La ricorrente ha esposto che, al termine della stagione 2014/15, aveva contattato per l’ingaggio tre giocatori di nazionalità nordcoreana, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, trattando a tal fine con OMISSIS (in rappresentanza di società quali Sportgest, la SportX s.r.l. e la S.S.D. Italian Soccer Management s.r.l.), con l’avv. OMISSIS, con OMISSIS e OMISSIS, rappresentanti degli interessi dei calciatori, della Federazione Calcistica Nordcoreana (di seguito “DPR Korea FA”) e di un agente nordcoreano, OMISSIS.

In data 6 luglio 2015, l’Avv. OMISSIS, per conto della DPR Korea FA, sottoponeva alla OMISSIS un testo contrattuale tra la DPR Korea FA e il club avente ad oggetto un’opzione di acquisto dei diritti sulle prestazioni di uno dei calciatori proposti alla OMISSIS (OMISSIS); la bozza constava di una “Letter of Confirmation”, di un contratto di opzione tra la OMISSIS e la DPR Korea FA, nonché una scrittura privata tra la OMISSIS e i genitori del calciatore, allora minorenne; tale scrittura postulava che la DPR Korea FA agisse come un club e che quindi essa avesse titolo ad ottenere un “corrispettivo di trasferimento” per il prospettato passaggio di tali calciatori alla OMISSIS.

Nella nota di accompagnamento, l’Avv. OMISSIS si riservava di inviare la corrispondente documentazione con riferimento all’opzione per gli altri due calciatori, confermando che la suddetta Federazione detenesse i relativi diritti sportivi su tutti e tre i calciatori.

In merito al fatto che fosse la Federazione calcistica nazionale (anziché un club) a detenere direttamente i diritti sportivi ed economici afferenti ad alcuni calciatori, la OMISSIS riceveva anche copia della corrispondenza intercorsa tra la DPR Korea FA, la Confederazione asiatica (Asian Football Confederation o “AFC”) e la FIFA, nella quale la DPR Korea FA chiedeva tra l’altro alle due Federazioni internazionali di confermare la sua piena titolarità dei diritti economici afferenti i tre giocatori.

In data 8 febbraio 2016, il calciatore OMISSIS diventava maggiorenne e, in una riunione tenutasi il 1° marzo 2016 con il giocatore, venivano firmate le scritture, tra loro collegate, aventi il comune scopo di consentire il passaggio del calciatore alla OMISSIS e il suo successivo tesseramento come professionista (modulo di tesseramento con la OMISSIS come “giovane di serie” in base all’art. 39 delle Norme Organizzative Interne Federali della FIGC, dichiarazione del calciatore in cui affermava di “non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni estere”, Agency Agreement tra la OMISSIS e l’asserito agente nordcoreano Sig. OMISSIS, primo contratto professionistico fino al 30.6.2018, cui veniva apposta la data posteriore del 31 maggio 2016).

Una volta depositato il modulo di tesseramento come “giovane di serie”, in data 2 marzo 2016 la FIGC autorizzava il tesseramento del calciatore come “giovane di serie extracomunitario mai tesserato all’estero”.

Successivamente alla sottoscrizione di tali accordi, la OMISSIS aveva appreso che il calciatore era in Italia sin dal 2014, ove aveva frequentato l’accademia di calcio internazionale gestita dalla S.S.D. Italian Soccer Management S.r.l. e legata alla SportX S.r.l. Inoltre, diversamente da quanto fino ad allora alla stessa rappresentato anche mediante la risposta fornita dalla DPR Korea FA alla FIGC, la OMISSIS constatava che il calciatore aveva militato nella squadra nordcoreana del Chobyong F.C., squadra che secondo le fonti faceva diretto riferimento all’esercito nordcoreano.

Pertanto, in primo luogo, con riferimento alla normativa sportiva, il contratto professionistico e la procura sportiva tra OMISSIS, il calciatore e la Player Management S.a.s. di OMISSIS, sottoscritti in data 1 marzo 2016, dovevano ritenersi invalidi per l’avvenuta indicazione di una data futura rispetto a quella di effettiva stipula e per la consequenziale invalidità e/o inefficacia derivante dal mancato deposito nei termini previsti della normativa applicabile.

In secondo luogo appariva palese il rischio che la sottoscrizione dell’Agency Agreement, con una commissione a favore del sig. OMISSIS di importo oltremodo significativo se comparato al valore del contratto professionistico, fosse un modo per far arrivare un corrispettivo alla DPR Korea FA in violazione dell’embargo nei confronti della Corea del Nord.

La OMISSIS aveva perciò ritenuto di non dare seguito, per le summenzionate ragioni, all’intera operazione e quindi di non voler procedere al deposito del contratto professionistico già firmato, né dare esecuzione agli accordi ad esso collegati ma, il 26 luglio 2016, essa aveva ricevuto una comunicazione del calciatore con la quale si informava che lo stesso aveva depositato il Contratto Professionistico presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A o “LNPA”.

Quindi, con lettera del 3 agosto 2016, la LNPA aveva adito il Tribunale Nazionale Federale - Sezione Tesseramenti, al fine di verificare la validità del contratto professionistico.

Con C.U. 8TFN del 12 ottobre 2016, il TFN aveva riconosciuto la piena validità e la correttezza dell’avvenuto svincolo del Calciatore quale “giovane di serie” e, con distinta decisione, aveva accertato che il contratto professionistico era “immune da vizi ed atto allo scopo per il quale è stato predisposto”.

Avverso la decisione del TFN la OMISSIS ha presentato ricorso alla Corte Federale d’Appello, la quale in data 5 dicembre 2016 ha statuito l’assenza di violazioni del diritto di difesa nel procedimento di primo grado e l’assenza di vizi di nullità del contratto professionistico per violazione di norme imperative dell’ordinamento nazionale a causa delle misure internazionali restrittive relative alla Corea del Nord.

Il Collegio di Garanzia del Coni, confermando la decisione della Corte Federale di Appello, ha definito il giudizio con il provvedimento oggi impugnato.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1.Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 ss. c.c. (in particolare, dell’art. 1421 c.c.), 2049 c.c. e 1227 c.c. – Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà, avendo il Collegio di Garanzia ritenuto che la ricorrente non potesse dolersi di una invalidità del contratto per la postdatazione concordata con la controparte, mentre la nullità poteva essere fatta valere da chiunque vi aveva interesse;

2. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, l. 23 marzo 1981, n. 1 – Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà, essendo stato il contratto sottoscritto in violazione dell’art. 4, l. 23 marzo 1981, n. 1, che prescrive la forma scritta ad substantiam del contratto in questione, onde rendere possibili i controlli della Federazione su tutte le esposizioni finanziarie delle società;

3. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 17, Codice Giustizia Sportiva, dell’art. 3 dell’Accordo Collettivo del 2012 tra Associazione Italiana Calciatori e LNPA, degli artt. 2721 e ss. c.c. - Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà, in quanto il contratto avrebbe dovuto essere depositato entro 10 (dieci giorni) dalla sottoscrizione, o 60 se ad opera del giocatore, quale condizione per la sua approvazione da parte della FIGC, mentre nel caso di specie era stato depositato nel termine decorrente non dalla “sottoscrizione” ma dalla data fittizia apposta dalle parti;

4. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione del Regolamento UE n. 696/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013, che ha modificato il Regolamento CE n. 329/2007, e della risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU in data 2 marzo 2016 (UNSCR 2270/2016) – Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà, in quanto la sottoscrizione dell’Agency Agreement, con una commissione a favore del Sig. OMISSIS di importo oltremodo significativo se comparato al valore del contratto professionistico, costituiva un modo per far arrivare un corrispettivo alla DPR Korea FA in violazione dell’embargo nei confronti della Corea del Nord.

Si sono costituiti per resistere al ricorso OMISSIS, il CONI e la F.I.G.C., che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia.

Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione, che deve essere accolta in quanto fondata.

Come noto il d.l. n. 220/2003, conv. in l. n. 280/2003, stabilisce, all’art. 1, che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, "salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo" (art. 1, primo comma).

Il successivo art. 2, in applicazione di tale principio, riserva all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

In tali materie i soggetti dell’ordinamento sportivo hanno l’onere di adire gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo.

L’art. 3, infine, occupandosi specificamente della giurisdizione prevede che, “esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.

Come è stato chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 49/2011, e con la recente sentenza n. 160/2019, gli articoli riportati prevedono tre forme di tutela: una limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati), demandata alla cognizione del giudice ordinario; una relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 2, non apprestata da organi dello Stato ma da organismi interni all'ordinamento stesso in cui le norme in questione sono state poste, secondo uno schema proprio della cosiddetta "giustizia associativa"; una terza, tendenzialmente residuale e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, relativa a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra le società, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati) - demandati al giudice ordinario -, per altro verso non rientra tra le materie che, ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 220 del 2003, sono riservate all'esclusiva cognizione degli organi della giustizia sportiva.

Da tale ripartizione si evince che la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi (Cons. St., sez. VI, 9 luglio 2004 n. 5025).

In tale sistema le controversie, quale quella in esame, che concernono diritti soggettivi disponibili di contenuto patrimoniale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Oggetto della domanda è, infatti, la validità o meno del contratto professionistico stipulato tra la ricorrente e il calciatore OMISSIS, del quale la OMISSIS postula l’invalidità con riferimento alla simulazione della data e alla violazione delle norme imperative che impedirebbero la percezione del pagamento da parte della Federazione calcistica nordcoreana per violazione dell’embargo imposto alla Corea del Nord dalle Nazioni Unite.

La domanda investe, pertanto, questioni di stampo prettamente civilistico relative alla validità ed efficacia tra le parti del contratto stipulato, come tali rientranti nell’ambito di cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, secondo il combinato disposto degli articoli 2 e 3 del decreto legge 19.8.2003 n. 220, e dell'articolo 133, co. 1, lett. z), c.p.a., il quale ultimo, riprendendo il contenuto degli altri due articoli citati, attribuisce al giudice ordinario le controversie inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti (TAR Lazio, sez. I ter, sentenza n. 6899/2016).

Nel caso di specie, l'ipotesi della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo configurata dall'art. 3 d.l. 220/2003 e dall'art. 133 lett. z) c.p.a. è quindi da escludere, posto che la giurisdizione amministrativa comprende unicamente l'attività provvedimentale delle federazioni, la quale, esaurito l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, è sottoposta alla giurisdizione amministrativa esclusiva (Cass. Civ., S.U. 23.3.2004, n. 5775): ipotesi che non ricorre nella fattispecie, il cui petitum sostanziale investe diritti soggettivi disponibili di natura patrimoniale e, in particolare, l’accertamento della asserita invalidità del contratto professionistico stipulato tra la squadra e il giocatore, in conseguenza della sussistenza di vizi tipicamente negoziali, ovvero la simulazione della data e la violazione di norme imperative.

La circostanza che l’impugnazione concerna la decisione del Collegio di Garanzia del CONI e le precedenti pronunce della giustizia federale non inficia tali conclusioni, dovendo la giurisdizione del giudice adito essere vagliata secondo il criterio del petitum sostanziale e, quindi, della posizione soggettiva sottostante fatta valere e alla quale si ricollega la domanda azionata che, nella specie, concerne diritti soggettivi afferenti al contratto stipulato.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la cognizione della causa alla giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nel termine previsto dall’art. 11 c.p.a..

Ricorrono, in considerazione della natura della questione controversa e dell’esito del giudizio, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Primo Referendario

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