Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0007/CFA del 17 Luglio 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Seconda Sezione, con decisione n. 50 del 5 maggio - 20 giugno 2025, concernente la decisione della Corte Federale d’Appello - Sezioni Unite n. 0034/CFA/2024-2025 del 20 settembre 2024, relativa all’originario reclamo n. 0025/CFA/2024-2025, proposto in data 13 agosto 2024 dal Sig. C.D.P., contro la Procura Federale FIGC, per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare n. 0040/TFNSD/2024-2025 del 29 luglio-7 agosto 2024

Impugnazione – istanza:  Sig. C.D.P./PF

Massima:… giova richiamare sinteticamente i principi posti dalla giurisprudenza statale e sportiva in ordine alla connotazione del giudizio di rinvio. Al riguardo, va preliminarmente richiamato l’articolo 2, comma 6, dei Principi di Giustizia Sportiva, adottati con deliberazione n. 1616 del Consiglio Nazionale CONI del 26 ottobre 2018, a tenore del quale, “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. In difetto di una specifica disciplina del giudizio di rinvio nella normativa sportiva -tratteggiata solo per essenzialità dall’art. 12-bis, comma 3, dello Statuto del CONI, e dall’art. 38, comma 3, del CGS CONI (sul quale è ricalcata la disposizione dell’art. 110, comma 3, del CGS FIGC)- l’esegesi degli Organi di giustizia federale è stata tralatiziamente condotta alla stregua dei principi affermati in sede nomofilattica dalla Corte di cassazione relativamente alle disposizioni di cui agli artt. 384 e 394 del Codice di procedura civile. Alla stregua di tali principi, segnatamente, il giudizio di rinvio è configurato dall'articolo 384 c.p.c. come un giudizio a istruzione sostanzialmente chiusa, salve le eccezioni previste dalla stessa norma (comma 2). In particolare, in ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa (v. Cass. civ., Sez. I, 23.6.2023, n. 18031). Ed ancora: “I principi espressi dal giudice di legittimità nelle sentenze di cassazione con rinvio per (o anche per) violazione di legge, non sono mere enunciazioni teoriche ad applicazione solo eventuale, ma devono indefettibilmente trovare applicazione concreta nel successivo giudizio di rinvio, giacché la pronuncia della Corte di cassazione vincola non solo al principio affermato ma anche ai relativi presupposti di fatto. Il giudice del rinvio, quindi, deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti, acquisiti al processo, costituenti il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, atteso che il riesame di essi verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della pronuncia di cassazione in contrasto con il principio della loro intangibilità” (v. Cass. civ., Sez. I, 25.2.2009, n. 4587). Anche nell’ipotesi in cui l’annullamento sia stato disposto per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annulla o, ri enuti llogici, e con necessità, a seconda dei cas , di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (v. Cass. civ., Sez. III, 4.10.2018, n. 24200). Sul tema, lo stesso Collegio di Garanzia dello sport ha affermato che “ in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto …. (omissis), il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione” (così la decisione del 19-28.11.2018, n. 76/2018, con richiamo a Cass. civ., Sez. trib., ove si afferma che “Nell'ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti in fatto…”). Tali principi costituiscono il portato interpretativo della fondamentale disposizione contenuta nell’art. 384, comma 2, c.p.c., novellato sul punto dall’art. 12 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, che impone al giudice del rinvio di “uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte”. In definitiva, la pronuncia cassatoria “non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi” (v. Cass. civ., Sez. II, 29.10.2018, n. 27343), essendo invece egli tenuto ad attenersi “comunque” a quanto statuito dalla Corte di legittimità, il cui omologo nell’ambito dell’ordinamento sportivo è rappresentato dal Collegio di Garanzia dello Sport, quale organo di ultimo grado della giustizia sportiva.

Massima: Nulla per le spese a seguito del giudizio di rinvio. Per quanto riguarda il giudizio di legittimità, osta ad una pronuncia sulle spese la disposizione dell’art. 10 del CGS CONI, rubricato“Condanna alle spese per lite temeraria”, secondo cui “Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell’altra parte fino a una somma pari al triplo del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al procuratore federale”. La formulazione della norma è tale da predicare il suo campo di applicazione unicamente ai casi in cui la parte risultata soccombente abbia “proposto” una lite che venga giudicata come temeraria, presupponendo dunque l’edizione di un atto di iniziativa processuale infondato nei termini di cui all’art. 96, comma 1, c.p.c., per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave. Per contro, non appare neppure contemplata l’ipotesi della “resistenza” temeraria (che, comunque, non ricorrerebbe in concreto, stante la controvertibilità delle questioni trattate e gli esiti alterni dei vari gradi di giudizio). La fattispecie all’esame della Corte, dunque, considerata la statuizione di parziale accoglimento del ricorso, esula senz’altro dalla previsione di cui all’art. 10 CGS CONI. Analoghe considerazioni possono svolgersi per le spese relative al giudizio di rinvio, stante l’analoga disposizione di cui all’art. 55 CGS FIGC, secondo cui “Il giudice, se il ricorso o il reclamo viene dichiarato inammissibile o manifestamente infondato ovvero se ritiene la lite temeraria, può, con la decisione che definisce il procedimento, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese in favore dell’altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto alla Procura federale”. La previsione federale, ricalcata su quella del CONI, è più dettagliata con riferimento alle ulteriori ipotesi di inammissibilità o manifesta infondatezza dell’atto di iniziativa processuale, ma non se ne discosta nella sostanza, per cui la statuizione di (ulteriore) accoglimento parziale del reclamo non si presta ad essere accompagnata da una pronuncia sulle spese. In ogni caso, come già osservato, la controvertibilità delle questioni trattate, segnatamente nella ricostruzione in fatto della vicenda, e gli esiti alterni scaturiti dai vari gradi di giudizio, deporrebbero comunque per la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

Massima: Le spese sostenute innanzi al collegio di Garanzia non vanno ripetute. Per quanto riguarda il contributo per la radicazione del giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia, oggetto di espressa istanza di ripetizione da parte del … con la memoria dell’11.7.2025, va osservato quanto segue. La disciplina federale e quella del CONI, sul punto, si discostano significativamente. Segnatamente, l’art. 48, comma 5, CGS FIGC, stabilisce che “I contributi sono incamerati indipendentemente dall'esito del giudizio, salvo quanto previsto dal comma 6”. Il successivo comma 6 dispone che “I contributi dei giudizi accolti, anche parzialmente, proposti in ambito della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, sono restituiti”. Dunque, nell’ordinamento federale è esclusa la ripetibilità del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva nelle controversie relative al settore professionistico. Nella fattispecie in esame, tuttavia, si tratta di decidere sulla restituzione del contributo versato dal ricorrente per l’accesso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. La disposizione applicabile, pertanto, è quella dettata dall’art. 7 del CGS CONI: “ Ogni Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia. Il contributo non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l’accesso ai servizi di giustizia. Con delibera della Giunta Nazionale del Coni è fissata la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia. Modalità e termini di versamento, condizioni di ripetibilità del contributo nonché di eventuali depositi cauzionali previsti sono determinati da ogni Federazione con i rispettivi regolamenti di giustizia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Codice. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, al contributo per l’accesso al servizio di giustizia del Coni”. Si tratta, in realtà, di una previsione volta a dettare i principi essenziali ai quali le Federazioni devono attenersi nella disciplina dell’istituto e, per quanto riguarda l’accesso al servizio di giustizia del CONI, la norma rimanda a sé stessa, senza ulteriori disposizioni di dettaglio. Né, in ragione del carattere sovraordinato del CGS adottato dal CONI, quale “Confederazione delle federazioni sportive nazionali” (art. 1 dello Statuto), sarebbe possibile all’interprete integrarne il contenuto in via analogica, attingendo dalle sottordinate discipline federali, pena la violazione della gerarchia delle fonti normative. Nondimeno, ritiene il Collegio che, in difetto di un’espressa previsione in tal senso, non possa farsi luogo alla restituzione del contributo, che non discende da alcun principio generale dell’ordinamento sportivo, rinvenendosi anzi un argomento contrario proprio nella disposizione di cui all’art. 7, comma 2, del CGS CONI, che demanda alle Federazioni, tra l’altro, di determinare proprio le condizioni di ripetibilità del contributo, segno evidente della necessità di una specifica disciplina dell’istituto, assente nella normativa confederale.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0004/CFA del 11 Luglio 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione della Corte Federale D’Appello n. 0008/CFA-2024-2025 depositata in data 22 luglio 2024 per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare - n. 0248/TFNSD/2023-2024

Impugnazione – istanza:  Sig. G.M.

Massima: Non sono ammessi nuovi documenti nel giudizio di rinvio….1) Il giudizio di rinvio L’art. 3, comma 2, CGS, rinvia, per, per quanto non previsto dal codice, alle disposizioni del codice della giustizia sportiva adottato dal Coni, il quale all’art. 2, comma 6, testualmente dispone: “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile”. Facendo corretta applicazione di tale principio la disciplina del “giudizio di rinvio” trova la sua collocazione nell’art. 394 cpc. Quest’ultimo, nell’interpretazione oramai consolidata che ne ha dato, nel tempo la Suprema Corte di cassazione (tra le tante Cass., sezione II, 5 maggio 2022, n. 14249; sez. II, 30/11/2021, n.37469) ha portato alla definizione di alcuni principi. a) Il giudizio di rinvio è un processo “chiuso” tendente ad una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione), in sostituzione di quella cassata: perciò comportante che i limiti e l'oggetto restano fissati dalla sentenza di annullamento, che non può essere né sindacata, né elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di constatato errore. Sotto tale profilo, la decisione del Collegio di Garanzia appare aver ecceduto dai confini propri di un giudizio di legittimità, rischiando di  espandersi a più riprese in valutazioni di merito sulla vicenda fattuale e persino di nuova considerazione del quadro probatorio. E tuttavia, l’odierna Corte di rinvio non può che prenderne atto ed applicare le statuizioni di annullamento. b) Nel giudizio di rinvio resta preclusa alle parti la proposizione di questioni che non soltanto introducano un thema decidendum diverso da quello discusso nelle precedenti fasi processuali, ed in relazione al quale la Corte di cassazione ha enunciato il principio di diritto, ma che detto thema decidendum tendono a rimettere in discussione onde conseguire statuizioni correttive, modificative o sostitutive di quelle cui è pervenuto il giudice di legittimità. c) La funzione prosecutoria del giudizio di rinvio comporta che la designata Corte distrettuale sia tenuta ad emanare una pronuncia di merito che, applicando i criteri di giudizio indicati dalla Suprema Corte remittente, sostituisca quella cassata, beninteso limitatamente alle questioni decise nei capi cassati ed in quelli dipendenti. d) Dal carattere predeterminato dell'oggetto del giudizio di rinvio discende il divieto alle parti di formulare nuove conclusioni e, quindi, di proporre domande ed eccezioni nuove, a meno che queste ultime non si correlino allo jus superveniens, oppure attengano a nuovi fatti impeditivi, modificativi, estintivi verificatisi in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi di merito. Resta, per ciò stesso, preclusa la riproponibilità di questioni involte dal giudicato formatosi sui restanti capi non cassati. e) Il carattere c.d. "chiuso", del giudizio di rinvio, si riflette sul patrimonio probatorio acquisito agli atti, posto che la controversia va riproposta nello stato di istruzione nel quale fu pronunciata la sentenza cassata; ne consegue che non è consentita la produzione di nuovi documenti, salvo che fatti sopravvenuti o la stessa pronuncia di cassazione rendano necessaria un'ulteriore attività probatoria ovvero la produzione investe documenti che non sono stati prodotti per causa di forza maggiore. Facendo inevitabile applicazione di principi sopra richiamati al caso di specie ne consegue che la produzione documentale nuova offerta dal reclamante nel giudizio di rinvio deve ritenersi irricevibile e, pertanto, va stralciato dagli atti del giudizio di rinvio e non sarà oggetto di esame da parte di questa Corte per le seguenti considerazioni. Come detto, i margini operativi del giudizio di rinvio sono molto stretti, trattandosi di un sistema come detto “chiuso”, dove la produzione di nuovi documenti è consentita solo in tre distinte ipotesi: 1) fatti sopravvenuti; 2) la pronuncia di cassazione rende necessaria la produzione documentale; 3) causa di forza maggiore (Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, n.23799). Nessuna delle tre situazioni è rinvenibile nel caso di specie.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Seconda: Decisione n. 92 del 05/12/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello F.I.G.C., Sezioni Unite, di cui al C.U. FIGC n. 036/CFA del 1 settembre 2017, con la quale, a seguito del giudizio di rinvio, ex art. 62, comma 2, C.G.S., disposto dal Collegio di Garanzia con decisione n. 42/2017, è stata irrogata, a carico del ricorrente, "la sanzione dell'inibizione allo svolgimento di ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare società nell'ambito federale per mesi 6, nonché a pagare un'ammenda per10.000,00", per violazione dell'art. 1 bis del Codice della Giustizia Sportiva della F.I.G.C.

Parti: M. M./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: deve rammentarsi che, secondo le regole del processo civile - esportabili in linea di principio e in quanto compatibili anche ai giudizi innanzi agli organi di giustizia sportiva, pur se privi di una connotazione formalmente giurisdizionale - i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per  vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi (Cass., Sez. II, 3 maggio 2017, n. 10736; id., Sez. lav., 6 aprile 2004, n. 6707; id. Sez. I, 7 agosto 2014, n. 17790). Nella specie, la Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite, in sede di rinvio, senza incorrere nuovamente nel vizio già rilevato, ha proceduto ad un nuovo esame delle risultanze di causa, come era nei suoi compiti e nei suoi poteri, ed ha spiegato, con articolata argomentazione (che si andrà ad analizzare), per quale ragione la condotta del dott. M., in qualità di componente del Collegio sindacale del Parma Calcio F.C. S.p.a., si caratterizzi come illecita alla stregua delle norme richiamate e sia accompagnata dall'elemento soggettivo, quantomeno, della colpa grave. E’, dunque, secondo le coordinate ermeneutiche indicate dalla decisione n. 42/2017 e tenendo conto del descritto potere/dovere di cui è dotato il giudice di rinvio in caso di annullamento per difetto di motivazione, che va riguardata la nuova motivazione, resa nella decisione oggetto del gravame in esame, onde verificarne la completezza e la congruità.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicati ufficiali n. 079/CFA del 10 Febbraio 2016 e n. 085/CFA del 29 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 090/CFA del 18 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite - Decisione n. 4/2016 del 22.1.2016

Impugnazione – istanza: 1. GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I. ED ART. 34BIS COMMA 3 C.G.S. F.I.G.C. SEGUITO DECISIONE COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT C.O.N.I., IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI INFLITTE ALLE SOCIETÀ S.S. TERAMO CALCIO S.R.L. E SAVONA F.B.C. S.R.L. SEGUITO DECISIONI DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE - COM. UFF. N. 19/CFA DELL’8.9.2015

Massima: Deve premettersi che, in questo giudizio di rinvio, la Corte federale di appello non può dare ingresso ad un nuovo esame dei fatti e dell’accertamento delle relative responsabilità, essendo vincolata e, quindi, tenuta solo a rinnovare la propria valutazione nei limiti del devolutum e, dunque, di quanto indicato dal Collegio di Garanzia per lo Sport. Sotto tale profilo, la prima questione che questa Corte è chiamata ad affrontare è, appunto, collegata all’esatta determinazione dei limiti del riesame propri del presente giudizio di rinvio. Orbene, in tale ottica, secondo l’Ufficio federale requirente, l’oggetto della rivalutazione richiesta alla Corte dovrebbe essere limitato alla sola riconsiderazione delle circostanze aggravanti, per le connesse conseguenze sul piano della concreta individuazione della relativa sanzione. Nel devolutum, in altri termini, non sarebbe ricompresa anche la questione della impossibilità di attribuire alla società diversi titoli di responsabilità in relazione a più condotte relative, però, al medesimo fatto illecito. Dalla lettura del solo dispositivo sembrerebbe, infatti, ricavarsi che questo giudice di appello federale sia stato sollecitato a rinnovare la propria valutazione solo «in ordine alla affermata sussistenza di circostanze aggravanti, traendone tutte le eventuali conseguenze in ordine alla misura delle sanzioni inflitte e dandone la relativa motivazione». Questa Corte, tuttavia, ritiene necessaria una lettura articolata e sistematica del dispositivo alla luce dei motivi della delibera del suddetto Collegio [«dalla pluralità di illeciti attribuibili a diverso titolo a soggetti appartenenti al medesimo sodalizio non discende anche una pluralità di illeciti commessi dalla società, ma un solo illecito con una sola responsabilità prevista per ipotesi diverse a seconda della condotta tenuta (così la responsabilità diretta, oggettiva o presunta)»]. Orbene, in tale prospettiva, la valorizzazione dell’inciso («nei limiti di cui in motivazione») contenuto nello stesso dispositivo di sentenza induce la Corte a rivalutare la propria decisione anche sotto il profilo della eventuale pluralità di responsabilità attribuite alla società, proprio in applicazione del predetto principio di diritto sancito dall’organo di vertice della giustizia sportiva italiana. Attesa, dunque, la natura sostanzialmente vincolata del presente giudizio di rinvio, questa Corte federale di appello procede alla rivalutazione della propria decisione in relazione alle sole due questioni poste dal Collegio di Garanzia (attribuzione alla società dei diversi titoli di responsabilità; circostanze aggravanti). Sugli altri profili e capi della decisione si è, infatti, formato il giudicato.

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