Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Seconda: Decisione n. 92 del 05/12/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello F.I.G.C., Sezioni Unite, di cui al C.U. FIGC n. 036/CFA del 1 settembre 2017, con la quale, a seguito del giudizio di rinvio, ex art. 62, comma 2, C.G.S., disposto dal Collegio di Garanzia con decisione n. 42/2017, è stata irrogata, a carico del ricorrente, "la sanzione dell'inibizione allo svolgimento di ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare società nell'ambito federale per mesi 6, nonché a pagare un'ammenda per10.000,00", per violazione dell'art. 1 bis del Codice della Giustizia Sportiva della F.I.G.C.

Parti: M. M./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: deve rammentarsi che, secondo le regole del processo civile - esportabili in linea di principio e in quanto compatibili anche ai giudizi innanzi agli organi di giustizia sportiva, pur se privi di una connotazione formalmente giurisdizionale - i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per  vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi (Cass., Sez. II, 3 maggio 2017, n. 10736; id., Sez. lav., 6 aprile 2004, n. 6707; id. Sez. I, 7 agosto 2014, n. 17790). Nella specie, la Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite, in sede di rinvio, senza incorrere nuovamente nel vizio già rilevato, ha proceduto ad un nuovo esame delle risultanze di causa, come era nei suoi compiti e nei suoi poteri, ed ha spiegato, con articolata argomentazione (che si andrà ad analizzare), per quale ragione la condotta del dott. M., in qualità di componente del Collegio sindacale del Parma Calcio F.C. S.p.a., si caratterizzi come illecita alla stregua delle norme richiamate e sia accompagnata dall'elemento soggettivo, quantomeno, della colpa grave. E’, dunque, secondo le coordinate ermeneutiche indicate dalla decisione n. 42/2017 e tenendo conto del descritto potere/dovere di cui è dotato il giudice di rinvio in caso di annullamento per difetto di motivazione, che va riguardata la nuova motivazione, resa nella decisione oggetto del gravame in esame, onde verificarne la completezza e la congruità.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicati ufficiali n. 079/CFA del 10 Febbraio 2016 e n. 085/CFA del 29 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 090/CFA del 18 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite - Decisione n. 4/2016 del 22.1.2016

Impugnazione – istanza: 1. GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I. ED ART. 34BIS COMMA 3 C.G.S. F.I.G.C. SEGUITO DECISIONE COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT C.O.N.I., IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI INFLITTE ALLE SOCIETÀ S.S. TERAMO CALCIO S.R.L. E SAVONA F.B.C. S.R.L. SEGUITO DECISIONI DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE - COM. UFF. N. 19/CFA DELL’8.9.2015

Massima: Deve premettersi che, in questo giudizio di rinvio, la Corte federale di appello non può dare ingresso ad un nuovo esame dei fatti e dell’accertamento delle relative responsabilità, essendo vincolata e, quindi, tenuta solo a rinnovare la propria valutazione nei limiti del devolutum e, dunque, di quanto indicato dal Collegio di Garanzia per lo Sport. Sotto tale profilo, la prima questione che questa Corte è chiamata ad affrontare è, appunto, collegata all’esatta determinazione dei limiti del riesame propri del presente giudizio di rinvio. Orbene, in tale ottica, secondo l’Ufficio federale requirente, l’oggetto della rivalutazione richiesta alla Corte dovrebbe essere limitato alla sola riconsiderazione delle circostanze aggravanti, per le connesse conseguenze sul piano della concreta individuazione della relativa sanzione. Nel devolutum, in altri termini, non sarebbe ricompresa anche la questione della impossibilità di attribuire alla società diversi titoli di responsabilità in relazione a più condotte relative, però, al medesimo fatto illecito. Dalla lettura del solo dispositivo sembrerebbe, infatti, ricavarsi che questo giudice di appello federale sia stato sollecitato a rinnovare la propria valutazione solo «in ordine alla affermata sussistenza di circostanze aggravanti, traendone tutte le eventuali conseguenze in ordine alla misura delle sanzioni inflitte e dandone la relativa motivazione». Questa Corte, tuttavia, ritiene necessaria una lettura articolata e sistematica del dispositivo alla luce dei motivi della delibera del suddetto Collegio [«dalla pluralità di illeciti attribuibili a diverso titolo a soggetti appartenenti al medesimo sodalizio non discende anche una pluralità di illeciti commessi dalla società, ma un solo illecito con una sola responsabilità prevista per ipotesi diverse a seconda della condotta tenuta (così la responsabilità diretta, oggettiva o presunta)»]. Orbene, in tale prospettiva, la valorizzazione dell’inciso («nei limiti di cui in motivazione») contenuto nello stesso dispositivo di sentenza induce la Corte a rivalutare la propria decisione anche sotto il profilo della eventuale pluralità di responsabilità attribuite alla società, proprio in applicazione del predetto principio di diritto sancito dall’organo di vertice della giustizia sportiva italiana. Attesa, dunque, la natura sostanzialmente vincolata del presente giudizio di rinvio, questa Corte federale di appello procede alla rivalutazione della propria decisione in relazione alle sole due questioni poste dal Collegio di Garanzia (attribuzione alla società dei diversi titoli di responsabilità; circostanze aggravanti). Sugli altri profili e capi della decisione si è, infatti, formato il giudicato.

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