F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0005/CFA pubblicata il 28 Luglio 2021 (motivazioni) – A.S.D. Varmo – Sig. Scussolini Gianni/Procura Federale

Decisione/0005/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0142/CFA/2020-2021

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello - Presidente

Angelo De Zotti - Componente (relatore)

Giuseppe Castiglia – Componente

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di RG 161/CFA/2020-2021 PST 142/CFA/2021-2022 proposto dalla società A.S.D. Varmo e dal Sig. Scussolini Gianni

contro

la Procura Federale

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia n. 99/TFT 2020/2021 del 15.6.2021; visto il reclamo  e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 19 luglio 2021 il Dott. Angelo De Zotti e uditi l’Avv. Nicola Paolini per la società ASD Varmo e il Sig. Gianni Scussolini e l’Avv. Fabio Esposito per la Procura Federale.

RITENUTO IN FATTO

La Procura federale F.I.G.C., in data 27 aprile 2020, ha deferito la società A.S.D. Varmo e il suo presidente e legale rappresentante sig. Gianni Scussolini, per avere richiesto, in violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S.,  ai genitori di giovani tesserati della suddetta società, somme di denaro al fine di poter ottenere il cartellino dei figli e quindi consentirne il trasferimento ad altra società e la ASD Varmo per responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del C.G.S. per l’operato del suo presidente e rappresentante.

Il Tribunale federale territoriale FVG, con la decisione appellata, ha respinto il reclamo dei deferiti, ai quali sono state irrogate le sanzioni di mesi sei di inibizione, a carico di Gianni Scussolini e la sanzione dell’ammenda di euro 600,00 alla A.S.D. Varmo.

Con il presente reclamo la società ASD Varmo e il suo legale rappresentante impugnano la decisione del Tribunale federale territoriale FVG deducendo i seguenti motivi:

1. Difetto di motivazione e erroneità dei presupposti del deferimento, in quanto basato sul fatto, assunto erroneamente, che il Presidente avrebbe chiesto somme di denaro ai genitori dei calciatori tesserati con la ASD Varmo “al fine di ottenere il cartellino dei figli e quindi consentire il trasferimento della suddetta società”;

2. Difetto di motivazione e erroneità dei presupposti del deferimento, in quanto erroneamente basato sulle testimonianze assunte in corso di indagini dalla Procura federale; nello specifico, il TFN FVG non avrebbe analizzato le testimonianze assunte nel corso delle indagini, limitandosi a sostenere che le stesse avrebbero confermato nei dettagli le modalità con cui i dirigenti della ASD Varmo “avrebbero richiesto somme di denaro a titolo di premio di preparazione ai genitori dei giovani calciatori ex tesserati” e che, sul punto “non sarebbe stata offerta alcuna prova contraria dalla difesa dei deferiti”;

3. Difetto di motivazione e erroneità dei presupposti del deferimento in quanto, nell’attività di indagine, la Procura federale avrebbe assunto testimonianze parziali e inconferenti, tra cui quella del sig. Corrado Guerrin, presidente della società UBF, il quale nulla poteva riferire sulle trattative tra le società in quanto il compito era stato delegato al sig. Gianni Piazza, che invece non venne ascoltato dalla Procura federale e che ha rilasciato una dichiarazione favorevole alla ASD Varmo;

4. Difetto di motivazione e erroneità dei presupposti del deferimento, in quanto assunto nel presupposto implicito che vi fosse stata richiesta di denaro e ignorando un fatto decisivo: e cioè che non c’è stato alcun passaggio di denaro tra i genitori dei giovani calciatori e la società ASD Varmo, come confermato anche dagli stessi genitori autori dell’esposto, in una lettera inviata al Comitato regionale LND FVG.

I reclamanti chiedono, pertanto, il proscioglimento per i deferiti Gianni Scussolini e la società ASD Varmo e, in via subordinata, l’applicazione delle sanzioni più lievi rispetto a quelle applicate con il deferimento.

La Procura federale difende il provvedimento di deferimento e chiede il rigetto del reclamo e la conferma delle sanzioni irrogate.

Nella camera di consiglio del 19 luglio 2021, svoltasi con alcuni partecipanti in presenza e altri da remoto, uditi i difensori delle parti, il reclamo è stato posto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.

Con quattro motivi di reclamo, che possono essere trattati congiuntamente, gli appellanti  deducono l’erroneità dei presupposti del deferimento, in quanto basato essenzialmente sul fatto, erroneamente assunto, che il Presidente Scussolini avrebbe chiesto somme di denaro ai genitori dei calciatori tesserati con la ASD Varmo “al fine di ottenere il cartellino dei figli e quindi consentire il trasferimento dalla suddetta società” e perché altrettanto erroneamente  basato sulle testimonianze assunte in corso di indagini dalla Procura federale, che analizzando in maniera incompleta e apodittica le prove acquisite, si sarebbe limitata a sostenere che le stesse acquisizioni istruttorie avrebbero confermato nei dettagli le modalità con cui i dirigenti della ASD Varmo “avrebbero richiesto somme di denaro a titolo di premio di preparazione ai genitori dei giovani calciatori ex tesserati” e che, sul punto “non sarebbe stata offerta alcuna prova contraria dalla difesa dei deferiti”.

Ebbene la Corte, sulla scorta dei documenti di causa, ritiene, in primo luogo, che la premessa fattuale sulla quale è stato fondato il deferimento, vale a dire che il sig. Gianni Scussolini avrebbe assunto l’iniziativa di convocare e di chiedere somme di denaro ai genitori dei calciatori tesserati con la ASD Varmo “al fine di ottenere il cartellino dei figli e quindi consentire il trasferimento della suddetta società”, non sia logicamente plausibile prima ancora che provata dagli atti di causa.

E ciò in quanto è pacifico e non contestato che i giovani calciatori della ASD Varmo in realtà erano tutti tesserati con vincolo annuale, e pertanto erano liberi di trasferirsi in qualsiasi altra società per la stagione sportiva 2020/2021, senza dover ottenere alcuna “autorizzazione” da parte della ASD Varmo e ancor meno di essere tenuti a versare denaro a qualsiasi titolo per ottenere lo svincolo.

Altrettanto incontroverso è il fatto che le società che avessero tesserato i giovani calciatori avrebbero poi dovuto riconoscere, ai sensi dell’art. 96 delle NOIF, il premio di c.d. preparazione alla società che aveva formato i ragazzi. A tale proposito, in riferimento al premio di preparazione, l’art. 96 NOIF, nella versione applicabile alla fattispecie, ante riforma effettuata con il Comunicato Ufficiale FIGC 12 novembre 2020, n. 119 , al punto 1 dispone che “Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio federale, in base ai  coefficienti indicati nell’allegata tabella.

Si tratta, dunque, di un meccanismo di ristoro della formazione impartita ai giovani giocatori che si basa su una prestazione di danaro che inerisce al passaggio del giovane calciatore da una società ad altra E poiché, come è emerso dalle stesse deposizioni dei genitori autori dell’esposto, le società di acquisizione dei calciatori non erano disposte a riconoscere il legittimo premio di preparazione, la possibilità di tesserare i giovani calciatori della ASD Varmo era stata condizionata al fatto che la ASD Varmo rinunciasse a detto premio.

D’altra parte, che il rapporto obbligatorio di dare e di ricevere il premio di preparazione intercorresse tra le due società cessionaria e cedente e non riguardasse soggetti diversi è non solo pacifico ma dimostrato dal fatto che tra le due squadre, prima o dopo il colloquio dei genitori con i dirigenti della società Varmo, è intervenuta una trattativa, a seguito della quale la società Varmo ha rinunciato al premio di preparazione e i ragazzi sono stati tesserati presso la società UBF.

È perciò è del tutto plausibile che l’iniziativa volta a ricercare un contatto con i dirigenti del Varmo per acquisire il consenso alla rinuncia al premio di preparazione è stata dei genitori dei giovani calciatori e non dei dirigenti accusati di aver richiesto il pagamento di somme per lo svincolo del cartellino.

Quanto al fatto che nessuna somma di denaro è stata versata dai genitori dei ragazzi trasferiti alla società Varmo o ai suoi dirigenti, questo è dimostrato dagli stessi genitori autori dell’esposto, i quali, ben prima che la Procura federale avviasse l’indagine sfociata nel deferimento,  hanno inviato una lettera al Comitato Regionale LND FVG (pag. 17 degli atti di indagine della procura federale), comunicando che i Dirigenti del Varmo “hanno deciso di non richiedere il premio di preparazione sui nostri ragazzi, permettendo il loro tesseramento presso le società che avevano scelto lasciandoli liberi di realizzare il loro desiderio di sport”.

Se quindi è pacifico che l’iniziativa del controverso colloquio non fu dei dirigenti del Varmo ma dei genitori che esprimevano preoccupazioni risultate in ultima analisi infondate e se è altrettanto certo che nulla ha ostacolato il trasferimento dei giovani giocatori dal Varmo alla società UBF e, infine, che nessuna somma è stata versata ai dirigenti della società cedente a seguito della rinuncia al premio di preparazione, è d’obbligo concludere che all’atto di chiusura delle indagini, essendo noti alla Procura federale tutti questi elementi istruttori, non sussistevano i presupposti per deferire la società Varmo e il sig. Scussolini.

D’altra parte, va soggiunto che, come dedotto nell’ultimo motivo di reclamo, la decisione appellata pecca di convincente motivazione essendo sinteticamente basata sull’affermazione apodittica che i soggetti deferiti non avrebbero fornito una prova contraria rispetto a quella fornita dai genitori autori della denuncia.

Senonché non è affatto chiaro a quale prova contraria intendesse alludere il Tribunale federale territoriale, giacché la prova che dimostrava che nessuna somma era stata versata ai dirigenti della società cedente a seguito della rinuncia al premio di preparazione, era in atti ed era incontestabile proprio per la provenienza dai genitori dei giovani giocatori tesserati.Per questi motivi, assorbito quant’altro dedotto, il reclamo va accolto e per l’effetto annullata la decisione impugnata.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                                                               

Angelo De Zotti                                                                                                        

 

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

  Depositato

 

 IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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