F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0006/CFA pubblicata il 2 Agosto 2021 (motivazioni) – Procura Federale/Sig.ra Lorena Leggiero-ASD Medania Sport

Decisione/0006/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0143/CFA/2020-2021

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello - Presidente

Salvatore Lombardo - Componente

Claudio Franchini - Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Marco Stigliano Messuti - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo RG 162/CFA/2020-2021 - PST 143/CFA/2020-2021 promosso dal Procuratore Federale pt, avverso la pronuncia di estinzione del procedimento disciplinare avviato nei confronti della Sig.ra Lorena Leggiero (all’epoca dei fatti Presidente della ASD Medania Sport), nonché della società ASD Medania Sport

contro

Lorena Leggiero, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Medania Sport e ASD Medania Sport, entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Giulio Destratis

per la riforma

decisione del Tribunale federale territoriale c/o Comitato regionale Puglia - Comunicato Ufficiale n. 118 del 18 giugno 2021-

Visti il reclamo con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza del giorno 22 luglio 2021, tenutasi in videoconferenza, l’avvocato dello Stato Marco Stigliano Messuti e uditi per il reclamante, l’avv. Paolo Mormando il quale preliminarmente dichiara di rinunciare al reclamo con compensazione delle spese; nel merito, si riporta integralmente ai motivi di impugnazione; per i reclamati, l’avv. Giulio Destratis il quale prende atto della rinuncia da parte della Procura Federale, ma ne chiede la condanna alle spese; nel merito si riporta alle conclusioni già esposte nella memoria difensiva.

RITENUTO IN FATTO

La Procura Federale, con atto ritualmente e tempestivamente notificato in data 14.1.2021, deferiva la sig.ra Lorena Leggiero, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Mediana Sport, nonché la società ASD Mediana Sport, dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia perché gli stessi rispondessero delle seguenti violazioni:

- la sig.ra Lorena Leggiero, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Medania Sport, della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione a quanto disposto dagli articoli 35, commi 1) e 3) e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. per avere consentito o comunque non impedito al sig. Daniele Urgese di continuare a ricoprire la carica di vice presidente della società A.S.D. Medania Sport nonostante la sua qualifica di allenatore di calcio a 5 iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., senza aver chiesto la sospensione dal ruolo allo stesso Settore Tecnico e senza aver assunto la qualifica e la funzione di allenatore tesserato per la medesima società;

- la società A.S.D. Medania Sport a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS, per le azioni e comportamenti posti in essere dalla sig.ra Lorena Leggiero, come appena specificati, e dal sig. Daniele Urgese.

In data 12.3.2021 il TFT Puglia inviava avviso di fissazione udienza per il giorno 12.4.2021, invitando le parti a depositare entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento dell’avviso deduzioni scritte a difesa.

In data 17.3.2021 il TFT Puglia comunicava il rinvio della sopracitata udienza a “data da destinarsi”.

In data 6.5.2021 il TFT Puglia comunicava la nuova fissazione dell’udienza per il giorno 3.6.2021.

In data 29.5.2021 i deferiti depositavano memoria difensiva chiedendo che fosse dichiarato estinto il procedimento.

All’udienza del 3.6.2021 la Procura Federale chiedeva disporsi il rinvio dell’udienza con sospensione dei termini, in attesa della decisione da parte della Corte Federale di Appello presso cui risultava pendente un ricorso proposto dalla Procura Federale avverso la decisione del TFT Puglia pubblicata con C.U. n. 108 /TFT del 31.05.2021, che verteva su una questione giuridica analoga a quella formulata dai soggetti deferiti nel presente procedimento, ovvero l’omesso rispetto dei termini di cui all’art. 110 CGS.

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia accoglieva detta richiesta rinviando all’udienza del 18.6.2021.

All’udienza del 18.6.2021 il TFT Puglia dichiarava estinto il procedimento con la seguente motivazione: “Il Tribunale Federale Territoriale, rigetta la richiesta di rinvio per insussistenza di ogni presupposto idoneo a giustificarlo. Premesso che la precedente richiesta di differimento formulata dalla Procura, valutato favorevolmente, aveva trovato accoglimento su un presupposto di pura economia processuale; tuttavia, il termine concesso, in via del tutto discrezionale, ad oggi non ha portato al mutamento del quadro normativo e/o giurisprudenziale e per tale ragione si ritiene, proprio in virtù del richiamato principio di economia processuale, di non concedere ulteriore rinvio. E’ doveroso evidenziare che le misure di contenimento dell’emergenza COVID-19 avevano imposto la chiusura al pubblico delle sedi provinciali distrettuali e zonali della LND provocando inevitabilmente un blocco delle attività, riprese, infatti, gradualmente solo dal 3 maggio 2021; nel caso specifico della regione Puglia la situazione sanitaria è stata parecchio critica sino a poche settimane fa, con le conseguenti limitazioni di spostamenti imposte dalla normativa vigente oltreché divieti di vario genere che impedivano di fatto di tenersi le udienze. In aggiunta, si consideri che il consiglio federale Figc, nella seduta il 29 gennaio 2021, proprio per consentire la piena ripresa dell’attività della giustizia sportiva ha varato il cosiddetto processo sportivo telematico limitando però l’uso della piattaforma alla procura federale, al Tribunale federale nazionale e alla Corte d’appello federale, escludendo, quindi, le articolazioni territoriali, peraltro chiuse per mesi e nella situazione di fatto di non poter far tenere le udienze nemmeno tramite la nuova modalità telematica. Tuttavia, nonostante il descritto stato di fatto dei comitati regionali, rilevando l’assenza di norme ad hoc dirette la sospensione dei termini (come invece disposte, sempre a causa della stessa emergenza Covid 19, nei comunicati ufficiali della FIGC n.178/A del 9.3.2020, 183/A del 2.4.2020, 185/A del 14.4.2020, 192/A del 4.5.2020) il termine di durata del giudizio di rinvio deve ritenersi inutilmente decorso ben prima della data di pubblicazione della presente decisione. Il Tribunale ritiene, infatti, in via preliminare di procedere all’esame della eccezione formulata dalla sig.ra Lorena Leggiero e dalla ASD Medania Sport, in merito all’omesso rispetto dei termini di cui all’art. 110 CGS Figc. Si sostiene che l’azione disciplinare è stata esercitata dalla Procura Federale in data 14.1.2021 e che di conseguenza la pronuncia da parte dell’organo giudicante doveva essere emessa entro e non oltre 90 giorni da detta data. L’eccezione è fondata e merita accoglimento. È accertato che è decorso il termine di 90 giorni dall’esercizio dell’azione disciplinare - avviata dalla Procura Federale in data 14.1.2021- entro il quale doveva essere pronunciata la decisione del Tribunale Federale. La posizione di questo Tribunale, conforme al principio affermato dalle SS.UU., sulla natura ordinatoria attribuita ai soli termini c.d. endoprocessuali, si allinea sulla natura perentoria dei termini di cui all’art. 110 CGS. È perentorio il termine che impone il compimento di un atto entro un determinato momento, a pena di decadenza, con esclusione della possibilità di essere abbreviati o prorogati, nemmeno con l'accordo delle parti. Dunque, se si negasse la perentorietà del termine di cui all’art 110 CGS, si giungerebbe al risultato di rimettere al libero arbitrio degli organi giudicanti la data della decisione scontrandosi con la volontà posta a base della disposizione richiamata di pervenire alla decisione in tempi rapidi e definiti. La funzione del termine perentorio è presto che dimostrata. Alla stessa stregua del termine ordinatorio, serve a dettare le tempistiche di un procedimento ma, a differenza di quest’ultimo, per l’importanza che l’attività processuale condizionata alla sua osservanza ha sia tra le parti, che all’interno del più grande contesto sociale, la sua inosservanza crea una decadenza insanabile. In questo modo, si evita che i procedimenti giudiziali abbiano una durata indefinita e, al contempo, si garantisce il funzionamento della macchina della giustizia sportiva che, diversamente, non assicurerebbe più quei caratteri di certezza e sicurezza sui quali si fa affidamento quando si decide di intraprendere un’azione giudiziaria. L’accoglimento della eccezione preliminare rende superfluo l’esame degli altri motivi richiamati con la memoria difensiva. Per questi motivi il Tribunale Federale Territoriale Puglia DICHIARA Estinto il procedimento”.

 Avverso la predetta decisione, la Procura federale proponeva reclamo con il quale veniva articolato un unico motivo di gravame: “Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 110, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al principio generale di diritto processuale civile sancito dall’art. 153, comma 2, c.c. applicabile al presente procedimento in virtù del disposto di cui all’art. 1, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. – Erroneità ed illogicità manifesta della decisione”.

Osserva il reclamante che: “pacificamente i procedimenti dinanzi ai Tribunali Federali Territoriali non si sono potuti svolgere, quantomeno dal mese di ottobre 2020 al mese di maggio 2021, per una evidente e conclamata causa di forza maggiore che ha comportato per tutto il paese delle limitazioni epocali.  Pacificamente, pertanto, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto fare ricorso al principio generale di diritto sancito dal secondo comma dell’art. 153 del Codice di procedura civile, secondo il quale è consentita la rimessione in termini a fronte del decorso di un termine perentorio nel caso in cui lo stesso sia spirato per una causa non imputabile a nessuna delle parti. Sul piano sistematico che, oltre al Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, tutti i Tribunali Federali Territoriali del paese non hanno potuto celebrare i procedimenti disciplinari quantomeno dal mese di ottobre 2020 al mese di maggio 2021”.

Con memoria difensiva ritualmente depositata, i reclamati contestavano puntualmente, anche a mezzo di allegazioni documentali, tutte le censure articolate dalla Procura federale.

Con dispositivo n. 0007/CFA-2021-2022, pubblicato in data 22 luglio 2021, il reclamo veniva respinto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è destituito di fondamento per le seguenti considerazioni.

Preliminarmente occorre scrutinare la rinuncia formalizzata dalla Procura all’udienza del 22 luglio 2021.

La richiesta deve essere dichiarata inammissibile.

Infatti, ai sensi dell’art. 49, comma 6 CGS, “la rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei giocatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell’ambito federale”.

Al riguardo l’art. 42, comma 1, lettera e), CGS individua tra gli organi del sistema della giustizia sportiva la Procura Federale.

Ciò comporta che è inibito all’organo inquirente poter rinunciare al reclamo. Da qui la dichiarazione di inammissibilità della richiesta.

Premesso quanto sopra, merita tuttavia di essere segnalata al Consiglio Federale la disposizione in esame che sembra rappresentare “un unicum” nel panorama giustiziale.

Infatti, nei processi ispirati al principio dispositivo la facoltà di rinunciare a continuare ad esercitare un diritto in via giudiziaria è sempre consentita.

Valga a riguardo quanto dispongono gli artt. 306, 390 e 629 del codice di procedura civile; l’art. 84 del Codice del processo amministrativo; l’art. 44 del processo tributario di cui al d.lgs 546/1992.

Ogni regime processuale prevede, e non potrebbe essere diversamente, la facoltà di rinunciare al ricorso, ovvero all’impugnazione, con la conseguente estinzione del giudizio.

E ciò anche nei procedimenti retti dal differente principio accusatorio, quale il nostro sistema giudiziario penale dove, sebbene viga il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, l’organo inquirente ha sempre la facoltà di chiedere l’archiviazione ex art. 408 cpp sebbene tale richiesta sia soggetta al controllo del GIP.

Analoga disposizione si rinviene nel CGS, ma limitatamente alla fase delle indagini. Il procuratore federale ai sensi dell’art. 122 può chiedere l’archiviazione di un procedimento, ma sotto il controllo indiretto della Procura generale dello sport presso il Coni.

Per contro, la negata possibilità ex art. 49, comma 6, CGS, una volta introdotto il giudizio, di esercitare il diritto di rinuncia al ricorso ovvero al reclamo, porta a ritenere che la norma non si armonizzi con il complesso delle regole giustiziali che governano il sistema. 

Quanto al merito, come emerso anche in sede di discussione - motivo per cui la Procura aveva manifestato di rinunciare al reclamo questa Corte si è già di recente pronunciata in vicenda analoga a quella in discussione, con decisione n. 2/CFA/2020-2021 pubblicata in data 14 luglio 2021.

L’art. 110, I° comma CGS dispone che: “Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare…”.

Il successivo IV comma così recita: “Se i termini non sono osservati per ciascun grado di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto”.

Nel caso in esame l’azione disciplinare è stata esercitata dalla Procura Federale in data 14.1.2021.  Di conseguenza, la pronuncia da parte del TFT Puglia doveva essere emessa entro e non oltre 90 giorni da detta data, ovvero entro e non oltre il 14.4.2021.

Al contrario, il TFT Puglia ha discusso il procedimento all’udienza del 18/6/2021 quando il procedimento era già estinto ex art. 110, 4 comma CGS, per superamento del termine di 90 giorni.

Circa la natura perentoria di detto termine, riconosciuto anche dalla Procura Federale nel reclamo, non vi sono margini di dubbio. Hanno difatti chiarito le sezioni unite di questa Corte (28 settembre 2020 n. 23) che: “Ferma restando la perentorietà di tutti i termini previsti dal CGS, secondo quanto stabilito dall’articolo 44, comma 6, dello stesso CGS, non rileva, ai fini della estinzione del giudizio, il mancato rispetto dei termini endoprocessuali di cui all’articolo 93, comma 1, primo periodo, e 103, comma 1, primo periodo, del CGS, per la fissazione e lo svolgimento dell’udienza, là dove il termine complessivo di durata del giudizio sia stato comunque rispettato”.

In altri termini è stato dato impulso al giudizio da parte del TFT quando l’estinzione del procedimento era già ampiamente maturata.

Con il reclamo la Procura federale ha invocato il principio della rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. in ragione della causa di forza maggiore secondo la quale dal mese di ottobre 2020 a tutto il mese di maggio 2021 i procedimenti dinanzi ai tribunali federali territoriali non si sono potuti svolgere causa emergenza Covid-19.

L’obiezione, priva di fondamento, è anche smentita dalle risultanze processuali.

Al riguardo, anche ai sensi dell’art. 51, comma 3, CGS, si conferma quanto statuito con la decisione n. 2/CFA/2020-2021.

Questa Corte ha chiarito che: “nessuna discrezionalità è consentita agli organi di giustizia sportiva nel valutare le ragioni che possano aver determinato il mancato rispetto di detto termine – pacificamente perentorio (CFA Sezioni Unite n. 23/2020-2021) laddove esse esulino dai casi di sospensione dei termini tassativamente previsti dall’art. 38, comma 5, del C.G.S. CONI” (Cfr. CFA, sezione I, 2 novembre 2020 n. 37).

E, nel caso in esame, non ricorre nessuna delle ipotesi declinate nelle lettere da a) a d) del citato art. 38.

Peraltro, la Federazione nel periodo oggetto di esame, non ha mai assunto alcun provvedimento extra ordinem di sospensione dei termini, come invece ha ritenuto di adottare nel periodo marzo/maggio 2020 - (n. 183/A del 2 aprile 2020; n. 185/A del 14 aprile 2020 e n. 192/A del 4 maggio 2020) – in via eccezionale, in forza della normativa prevista per l’emergenza Coronavirus (d.l. n. 18/2020 e d.l. n. 23/2020).

La giustificazione addotta dal TFT in ordine alla decorrenza del termine massimo per la pronuncia della decisione - rappresentata dalla difficoltà ad accedere alla sua sede - non può essere accolta perché essa è riconducibile all’inadeguatezza dell’apparato organizzativo, che avrebbe dovuto operare con tempestività e comunque attuare le misure alternative che hanno consentito ad altre amministrazioni di proseguire, ove necessario, l’attività da remoto, utilizzando strumenti in grado di assicurare lo svolgimento delle udienze nei termini di legge (Cfr. CFA sezione I, n. 21-2020/2021).

Peraltro, nel caso di specie, come documentalmente provato dalla difesa dei reclamati, non corrisponde al vero che nel periodo in esame i TFT sul territorio nazionale non hanno tenuto udienza e pubblicato decisioni e che in particolare il Comitato regionale Puglia fosse chiuso e non operativo (Cfr. CU n. 65 del 5 gennaio 2021, in forza del quale si è tenuta l’assemblea elettiva del Comitato regionale in presenza).

Da ultimo una breve considerazione sull’invocata rimessione in termini da parte del reclamante.

Il principio trova fondamento nell’art. 50, comma 5, CGS che così recita: “E’ consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile”.

Tale disposizione, peraltro - al pari dell’art. 153 c.p.c. invocato nel reclamo - si rivolge esclusivamente alle parti in causa. L’esimente che genera la possibilità di richiedere la rimessione in termini deve attenere esclusivamente ad un adempimento processuale a cui era tenuta una delle parti, che per causa ad essa non imputabile non ha compiuto un atto del processo per il quale era previsto, a pena di decadenza, un termine perentorio.

Nel caso di specie, invece, l’istituto viene invocato per rimettere in termini un soggetto terzo e cioè il Tribunale federale territoriale nell’assunzione della decisione di I° grado.

Il che non è ammissibile.

Da ultimo occorre dare conto della richiesta formulata in sede di udienza dal difensore delle parti reclamate che ha espressamente chiesto la condanna alle spese ex art. 55 CGS, sul presupposto della manifesta infondatezza del reclamo.

La richiesta non è meritevole di positivo riscontro in quanto non ricorrono i presupposti declinati dall’art. 55 CGS, attesa la novità della questione trattata, sia in punto di fatto che sotto l’aspetto dell’assenza di precedenti giurisprudenziali sul thema decidendum, in quanto la decisione di questa Corte n. 2/2020-2021 è intervenuta quando il reclamo della Procura Federale è stato già formalmente proposto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                                                                      

Marco Stigliano Messuti 

 

IL PRESIDENTE

 Mario Luigi Torsello 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 
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