F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0008/CFA pubblicata il 5 Agosto 2021 (motivazioni) – Procura Federale/U.S. San Vito

Decisione/0008/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0145/CFA/2020-2021

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello - Presidente

Claudio Tucciarelli - Componente

Marco La Greca - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro RG 164/CFA/2020-2021 - PST 145/CFA 2020-2021, proposto dalla Procura Federale in  data 30.06.2021

contro

Antonio Trizza,

all’epoca dei fatti legale rappresentante della U.S. San Vito;

Vincenzo De Leonardi, all’epoca dei fatti dirigente/segretario della società U.S. San Vito;

Aldo De Carlo, all’epoca dei fatti dirigente della società U.S. SAN VITO;

Mirco Marinosci, all’epoca dei fatti calciatore/collaboratore della società U.S. SAN VITO;

Vincenza Stranieri, all’epoca dei fatti dirigente della società U.S. SAN VITO;

Claudio Saracini, all’epoca dei fatti dirigente della società U.S. SAN VITO,

la società US SAN VITO;

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata con il comunicato ufficiale n. 120 del 24.06.2021, relativa al deferimento Prot. 5812/6pfi20-21/MDL/ag del 12.11.2020 a carico di Antonio Trizza e degli altri soggetti indicati in epigrafe;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 26 luglio 2021 l’Avvocato dello Stato Marco La Greca e uditi l'Avv. Paolo Mormando per la Procura Federale, il quale preliminarmente dichiarava di rinunciare al reclamo con compensazione delle spese; per i reclamati, presente anche il sig. Vincenzo De Leonardis, che aveva chiesto di potere assistere, l’avv. Antonio Trizza, il quale, nel prendere atto della rinuncia da parte della Procura Federale, si rimetteva al Collegio;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.    

RITENUTO IN FATTO

La Procura Federale, con atto ritualmente e tempestivamente notificato in data 12.11.2020, deferiva i soggetti indicati in epigrafe dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia perché gli stessi, ciascuno secondo il rispettivo titolo di responsabilità, rispondessero della violazione dell’articolo 4 del CGS per avere organizzato, nel mese di giugno del 2020, un campus estivo senza rispettare il protocollo attuativo per la ripresa dell’attività agonistica (volto a prevenire la diffusione del virus Sars – Covid 2), come previsto dal C.U. n. 97 del S.G.S. della F.I.G.C. del 12 giugno 2020.

Nel corso del giudizio i deferiti eccepivano il mancato rispetto del termine di cui all’art. 100 CGS per la conclusione del procedimento, con la conseguente sua estinzione.

Dopo un primo rinvio disposto su istanza della Procura Federale, da questa motivata dall’esigenza di  attendere l’esito della decisione di questa Corte Federale d’Appello su una questione analoga (circa il mancato rispetto dell’articolo 100 del CGS), all’udienza del 18 giugno 2021 il Tribunale Federale respingeva la seconda richiesta di rinvio e, decidendo sulla questione pregiudiziale sollevata dai deferiti, dichiarata estinto il procedimento; tanto in ragione del fatto che pacificamente non era stato rispettato il termine finale di cui all’articolo 110 CGS (la cui natura perentoria era stata di recente ribadita dalle Sezioni Unite di questa Corte Federale d’appello, nell’ambito di una decisione – la n. 23 registro decisioni 2020/2021 - che aveva invece affermato la natura sostanzialmente ordinatoria dei soli termini endoprocedimentali, a condizione, peraltro, che fosse stato rispettato il termine finale del procedimento).

Avverso la predetta decisione, la Procura Federale ha proposto reclamo con il quale viene articolato un unico motivo di gravame, così rubricato: “Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 110, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al principio generale di diritto processuale civile sancito dall’art. 153, comma 2, c.c. applicabile al presente procedimento in virtù del disposto di cui all’art. 1, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. – Erroneità ed illogicità manifesta della decisione”.

In buona sostanza la Procura deduce la sussistenza, nel caso di specie, di una causa di forza maggiore (consistente nella nota situazione pandemica) che avrebbe oggettivamente impedimento il corretto svolgimento dei procedimenti avanti agli organi di giustizia sportiva ora interessati, nel periodo da ottobre 2020 a maggio 2021, tale per cui il Tribunale “avrebbe dovuto fare ricorso al principio generale di diritto sancito dal secondo comma dell’art. 153 del Codice di procedura civile, secondo il quale è consentita la rimessione in termini a fronte del decorso di un termine perentorio nel caso in cui lo stesso sia spirato per una causa non imputabile a nessuna delle parti”.

I reclamati con memoria contestavano l’assunto della Procura e chiedevano che il reclamo venisse respinto.

All’udienza del 26 luglio 2021, la Procura dichiarava, alla luce del precedente costituito dall’intervenuta sentenza n. 2/CFA 2020/2021, che su questione analoga aveva respinto l’assunto della Procura, di rinunciare al reclamo (rinuncia della quale, come già esposto, i reclamati dichiaravano di prendere atto, rimettendosi al Collegio).

Con dispositivo n. 8/CFA-2021-2022, pubblicato in data 26 luglio 2021, il reclamo veniva respinto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il presente giudizio pone questioni complessivamente analoghe a quelle già affrontate dalle Sezioni Unite di questa Corte Federale d’Appello con la già citata decisione n. 2 CFA 2020/2021, nonché, per quanto concerne specificatamente la possibilità di rinunciare al reclamo, con le decisioni nn. 6 e 7 CFA 2020/2021.

Occorre preliminarmente scrutinare la rinuncia formalizzata dalla Procura all’udienza del 26 luglio 2021, rispetto alla quale non può che riportarsi quando esposto nelle citate decisioni nn. 6 e 7 che hanno rilevato l’inammissibilità sulla base della seguente motivazione:

“Ai sensi dell’art. 49, comma 6 CGS, <la rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei giocatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell’ambito federale>. Al riguardo, l’art. 42, comma 1, lettera e), CGS individua tra gli organi del sistema della giustizia sportiva la Procura Federale.

Ciò comporta che è inibito all’organo inquirente poter rinunciare al reclamo. Da qui la dichiarazione di inammissibilità della richiesta.

Premesso quanto sopra, merita tuttavia di essere segnalata al Consiglio Federale la disposizione in esame che sembra rappresentare “un unicum” nel panorama giustiziale.

Infatti, nei processi ispirati al principio dispositivo la facoltà di rinunciare a continuare ad esercitare un diritto in via giudiziaria è sempre consentita.

Valga a riguardo quanto dispongono gli artt. 306, 390 e 629 del codice di procedura civile; l’art. 84 del Codice del processo amministrativo; l’art. 44 del processo tributario di cui al d.lgs. 546/1992.

Ogni regime processuale prevede, e non potrebbe essere diversamente, la facoltà di rinunciare al ricorso, ovvero all’impugnazione, con la conseguente estinzione del giudizio.

E ciò anche nei procedimenti retti dal differente principio accusatorio, quale il nostro sistema giudiziario penale dove, sebbene viga il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, l’organo inquirente ha sempre la facoltà di chiedere l’archiviazione ex art. 408 cpp sebbene tale richiesta sia soggetta al controllo del GIP.

Analoga disposizione si rinviene nel CGS, ma limitatamente alla fase delle indagini. Il procuratore federale ai sensi dell’art. 122 può chiedere l’archiviazione di un procedimento, ma sotto il controllo indiretto della Procura generale dello sport presso il Coni.

Per contro, la negata possibilità ex art. 49, comma 6, CGS, una volta introdotto il giudizio, di esercitare il diritto di rinuncia al ricorso ovvero al reclamo, porta a ritenere che la norma non si armonizzi con il complesso delle regole giustiziali che governano il sistema”.

Prendendo atto di quanto affermato dalle Sezioni Unite con le citate decisioni, alle quali il Collegio intende conformarsi, deve dunque innanzi tutto rilevarsi l’inammissibilità della rinuncia dichiarata dalla Procura.

Occorre così esaminare il merito, rispetto al quale, come si è avuto modo di anticipare (ed è parzialmente emerso in sede di discussione, tanto che perciò la Procura aveva manifestato di rinunciare al reclamo), ancora vengono in rilievo i più volte citati precedenti costituiti dalla decisione n. 2/CFA/2020-2021 e dalle ulteriori due decisioni nn. 6 e 7/CFA 2020-2021, tutte a Sezioni Unite, le cui ampie e pertinenti motivazioni si riportano di seguito:

“L’art. 110, I° comma CGS dispone che: <Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare…>.

Il successivo IV comma così recita: <Se i termini non sono osservati per ciascun grado di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto>.

Nel caso in esame l’azione disciplinare è stata esercitata dalla Procura Federale in data 14.1.2021.  Di conseguenza, la pronuncia da parte del TFT Puglia doveva essere emessa entro e non oltre 90 giorni da detta data, ovvero entro e non oltre il 14.4.2021.

Al contrario, il TFT Puglia ha discusso il procedimento all’udienza del 18/6/2021 quando il procedimento era già estinto ex art. 110, 4 comma CGS, per superamento del termine di 90 giorni.

Circa la natura perentoria di detto termine, riconosciuto anche dalla Procura Federale nel reclamo, non vi sono margini di dubbio. Hanno difatti chiarito le sezioni unite di questa Corte (28 settembre 2020 n. 23) che: <Ferma restando la perentorietà di tutti i termini previsti dal CGS, secondo quanto stabilito dall’articolo 44, comma 6, dello stesso CGS, non rileva, ai fini della estinzione del giudizio, il mancato rispetto dei termini endoprocessuali di cui all’articolo 93, comma 1, primo periodo, e 103, comma 1, primo periodo, del CGS, per la fissazione e lo svolgimento dell’udienza, là dove il termine complessivo di durata del giudizio sia stato comunque rispettato>.

In altri termini è stato dato impulso al giudizio da parte del TFT quando l’estinzione del procedimento era già ampiamente maturata.

Con il reclamo la Procura federale ha invocato il principio della rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. in ragione della causa di forza maggiore secondo la quale dal mese di ottobre 2020 a tutto il mese di maggio 2021 i procedimenti dinanzi ai tribunali federali territoriali non si sono potuti svolgere causa emergenza Covid-19.

L’obiezione, priva di fondamento, è anche smentita dalle risultanze processuali.                 

Al riguardo, anche ai sensi dell’art. 51, comma 3, CGS, si conferma quanto statuito con la decisione n. 2/CFA/2020-2021.

Questa Corte ha chiarito che: <nessuna discrezionalità è consentita agli organi di giustizia sportiva nel valutare le ragioni che possano aver determinato il mancato rispetto di detto termine – pacificamente perentorio (CFA Sezioni Unite n. 23/2020-2021) laddove esse esulino dai casi di sospensione dei termini tassativamente previsti dall’art. 38, comma 5, del C.G.S. CONI> (Cfr. CFA, sezione I, 2 novembre 2020 n. 37).

E, nel caso in esame, non ricorre nessuna delle ipotesi declinate nelle lettere da a) a d) del citato art. 38.

Peraltro, la Federazione nel periodo oggetto di esame, non ha mai assunto alcun provvedimento extra ordinem di sospensione dei termini, come invece ha ritenuto di adottare nel periodo marzo/maggio 2020 - (n. 183/A del 2 aprile 2020; n. 185/A del 14 aprile 2020 e n. 192/A del 4 maggio 2020) – in via eccezionale, in forza della normativa prevista per l’emergenza Coronavirus (d.l. n. 18/2020 e d.l. n. 23/2020).

La giustificazione addotta dal TFT in ordine alla decorrenza del termine massimo per la pronuncia della decisione - rappresentata dalla difficoltà ad accedere alla sua sede - non può essere accolta perché essa è riconducibile all’inadeguatezza dell’apparato organizzativo, che avrebbe dovuto operare con tempestività e comunque attuare le misure alternative che hanno consentito ad altre amministrazioni di proseguire, ove necessario, l’attività da remoto, utilizzando strumenti in grado di assicurare lo svolgimento delle udienze nei termini di legge (Cfr. CFA sezione I, n. 21-2020/2021).

Peraltro, nel caso di specie, come documentalmente provato dalla difesa dei reclamati, non corrisponde al vero che nel periodo in esame i TFT sul territorio nazionale non hanno tenuto udienza e pubblicato decisioni e che in particolare il Comitato regionale Puglia fosse chiuso e non operativo (Cfr. CU n. 65 del 5 gennaio 2021, in forza del quale si è tenuta l’assemblea elettiva del Comitato regionale in presenza).

Da ultimo una breve considerazione sull’invocata rimessione in termini da parte del reclamante.

Il principio trova fondamento nell’art. 50, comma 5, CGS che così recita: <E’ consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile>.

Tale disposizione, peraltro - al pari dell’art. 153 c.p.c. invocato nel reclamo - si rivolge esclusivamente alle parti in causa. L’esimente che genera la possibilità di richiedere la rimessione in termini deve attenere esclusivamente ad un adempimento processuale a cui era tenuta una delle parti, che per causa ad essa non imputabile non ha compiuto un atto del processo per il quale era previsto, a pena di decadenza, un termine perentorio.

Nel caso di specie, invece, l’istituto viene invocato per rimettere in termini un soggetto terzo e cioè il Tribunale federale territoriale nell’assunzione della decisione di I° grado.

Il che non è ammissibile”.

Anche rispetto al merito del reclamo il Collegio condivide l’orientamento manifestato dalle Sezioni Unite di questa Corte Federale dell’appello circa l’insussistenza dei presupposti per applicare al caso di specie il principio della rimessione in termini, conformandosi al quale orientamento non può che respingere il reclamo stesso.

Per quanto concerne, poi, la regolazione delle spese, sebbene la difesa dei reclamati non abbia espressamente preso posizione rispetto ad essa, non può non rilevarsi, anche qui, in conformità ai precedenti di cui sopra, che l’orientamento sfavorevole è intervenuto solo dopo la proposizione del reclamo, orientamento del quale, comunque, la Procura ha correttamente preso atto, dichiarando di rinunciare al reclamo; le spese vanno dunque compensate.

P.Q.M.

respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

 

 L’ ESTENSORE                                                                    IL PRESIDENTE

Marco La Greca                                                                    Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

 Fabio Pesce

 

 

 

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