F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0009/CFA pubblicata il 12 Agosto 2021 (motivazioni) – U.S.D. Juventus Domo – sig.ri Giovanni Viscomi e Marisa Zariani/Procura Federale

 

Decisione/0009/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0002/CFA/2021-2022

Registro procedimenti n. 0004/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello - Presidente

Marco La Greca - Componente

Claudio Tucciarelli - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami numero 0002/CFA/2021-2022 e numero 0004/CFA/2021-2022, proposti dalla società U.S.D. Juventus Domo e dai sig.ri Giovanni Viscomi e Marisa Zariani in data 14 luglio 2021 e in data 15 luglio 2021

contro

la Procura Federale

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, adottata nella seduta del 2 luglio 2021 e pubblicata con il comunicato ufficiale n. 3 del 7 luglio 2021, relativa al deferimento Prot. 2726/885pf19-20/GC/LDF/ac del 1° settembre 2020 a carico di Giovanni Viscomi, Marisa Zariani e della USD Juventus Domo;

visti i reclami e i relativi allegati;

visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 6 agosto 2021 il Consigliere di Stato Claudio Tucciarelli e uditi, per i reclamanti, presenti, l’Avv. Patrizia Adamczyk, che insisteva per l’accoglimento del reclamo, e, per la Procura Federale, la dott.ssa Serenella Rossano, la quale preliminarmente dichiarava di rimettersi alla decisione della Corte federale di appello;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. La Procura Federale, con atto ritualmente e tempestivamente notificato in data 1° settembre 2020, deferiva i soggetti indicati in epigrafe dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta perché gli stessi, ciascuno secondo il rispettivo titolo di responsabilità, rispondessero della violazione degli articoli 4, comma 1, e 6, commi 1 e 2, del CGS e dell’articolo 33, comma 1, del Regolamento del settore tecnico, per avere consentito al sig. Germano Zurlo di svolgere, nella stagione sportiva 2018/2019, l’attività di preparatore atletico/viceallenatore della società USD Juventus Domo senza provvedere al suo preventivo tesseramento.

 

Tale deferimento aveva fatto seguito alla comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale di cui al provvedimento, emesso dal Procuratore Federale interregionale in data 7 luglio 2020 nei confronti degli odierni reclamanti, a seguito di esposto presentato dal delegato provinciale alle Carte federali dell’Associazione italiana allenatori calcio – Gruppo provinciale Novara e VCO e delle ulteriori attività di indagine.

2. Nel corso del giudizio i deferiti eccepivano in via preliminare: l’improcedibilità del deferimento per l’omesso rispetto dei termini di cui all’art. 93 CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 44, comma 6, CGS, per la fissazione (dieci giorni) e lo svolgimento (trenta giorni) dell’udienza, decorrenti dall’atto di deferimento; l’avvenuta estinzione del giudizio per mancato rispetto dei termini di cui all’art. 54 CGS (novanta giorni dalla proposizione del ricorso). Nel merito, i reclamanti contestavano inoltre gli addebiti formulati, ritenendo in particolare che l’atto di deferimento non fosse supportato da un sufficiente quadro probatorio.

3. Il Tribunale federale, nella propria decisione adottata nell’udienza svolta il 2 luglio 2021, oggetto dell’odierno reclamo, respingeva l’eccezione di improcedibilità, ritenendo che il termine di dieci giorni per la fissazione dell’udienza fosse stato rispettato e che quello di trenta giorni per lo svolgimento dell’udienza abbia carattere ordinatorio, atteso che non è prevista alcuna sanzione in caso di mancato rispetto del termine. Inoltre, la sospensione dei termini legata alla situazione pandemica, ad avviso del Tribunale federale aveva comportato la chiusura degli uffici e comportato l’applicazione dell’art. 38, lettera d), del Codice di giustizia sportiva CONI, espressamente richiamato dall’art. 110, comma 5, CGS, secondo il quale “il corso dei termini è sospeso in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante”. Il Tribunale federale dichiarava quindi gli odierni reclamanti responsabili dell'illecito loro ascritto e, per l'effetto, applicava ai medesimi la sanzione dell'inibizione per mesi 4; dichiarava altresì responsabile, ex art. 6, commi 1 e 2, CGS la Società U.D.S. Juventus Domo e, per l'effetto, infliggeva alla medesima la sanzione dell'ammenda di euro 400.

4. Avverso tale decisione, è stato presentato quindi l’odierno reclamo.

5. Nell’udienza del 6 agosto 2021, i reclamanti insistevano per l’accoglimento del reclamo e la Procura federale si rimetteva alle determinazioni della Corte federale d’appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Preliminarmente, questa Corte federale, attesa la coincidenza soggettiva e oggettiva, dispone la riunione del reclamo n. 0002/CFA/2021-2022 con il reclamo n. 0004/CFA/2021-2022. La riunione e conseguente trattazione congiunta dei reclami costituisce infatti un istituto processuale di carattere generale, cui sono sottese evidenti ragioni di economia procedurale. A tale istituto fa peraltro espresso riferimento l’art. 37, comma 5, del codice di giustizia sportiva del CONI, applicabile ai procedimenti davanti agli organi di giustizia FIGC in virtù del rinvio contenuto all’art. 3, comma 2, CGS.

7. La vicenda alla base del reclamo trae origine dalla nota del 1° settembre 2020 con cui - facendo seguito alla comunicazione di conclusione delle indagini del 7 luglio 2020 - la Procura Federale aveva deferito al Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta gli odierni reclamanti, per rispondere, il Segretario ed il Presidente, della violazione dell'art. 4, comma l, CGS, dell'art. 33, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per "aver consentito al Sig. Germano Zurlo di svolgere, nella stagione sportiva 2018/2019, l'attività di preparatore atletico/vice allenatore della società USD Juventus Domo senza provvedere al suo preventivo tesseramento" e la Società USD Juventus Domo per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1, CGS nonché a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2, CGS per il comportamento posto in essere dal signor Germano Zurlo. La Procura federale avrebbe fondato il quadro accusatorio sull’esposto del delegato Provinciale alle Carte Federali dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio - Gruppo Provinciale Novara e VCO, verbale di audizione di Germano Zurlo, acquisizione di documentazione tecnica e di articoli di giornale.

Il Tribunale Federale Territoriale aveva quindi disposto la comparizione delle parti per il giorno 11 giugno 2021. Le parti, il 7 giugno, depositavano memoria difensiva con la quale, in via preliminare, eccepivano l'improcedibilità del deferimento per l’omessa osservanza del termine previsto dall'art. 93 CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 44, comma 6, CGS, per la fissazione (dieci giorni) e lo svolgimento (trenta giorni) dell'udienza, entrambi decorrenti dall'atto di deferimento, nonché l'avvenuta estinzione del giudizio, per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 54 CGS (novanta giorni dalla proposizione del ricorso). Nel caso di specie, l'atto di deferimento della Procura era stato ricevuto, dai destinatari, in data 1° settembre 2020, sicché i due termini, di dieci e trenta giorni, previsti dall'articolo 93, comma 1, CGS, per la fissazione e lo svolgimento dell'udienza avanti al Tribunale Federale, erano scaduti, rispettivamente, in data 11 Settembre e 1° Ottobre 2020. Il provvedimento di fissazione dell'udienza, da parte del Tribunale Territoriale Federale, era stato, poi, adottato in data 21 maggio 2021 e l'udienza era stata fissata per la data dell'11 giugno 2021; inoltre, non sarebbe stato neppure rispettato il termine complessivo di durata del giudizio, atteso che erano trascorsi più di otto mesi da quando era stato emesso l'atto di deferimento (1° settembre 2020) sino ad arrivare al provvedimento di fissazione dell'udienza (adottato in data 21 maggio 2021).

Inoltre, nel merito i reclamanti contestavano integralmente gli addebiti formulati nei loro confronti, poiché a loro avviso insussistenti, ritenendo, in particolare, che l'atto di deferimento non fosse corroborato da un sufficiente quadro probatorio e contestando che il signor Zurlo avesse mai ricoperto alcun ruolo all'interno della Società. Pertanto chiedevano, in via preliminare, che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio e l'improcedibilità del deferimento e, nel merito, che venisse disposta l'archiviazione del procedimento a loro carico, non sussistendo alcuna responsabilità, neppure oggettiva, in ordine a quanto contestato.

Nell’udienza svolta, dopo rinvio per problemi di collegamento da remoto, il 2 luglio 2021, il Tribunale Federale respingeva l’eccezione di improcedibilità, ritenendo che il termine di dieci giorni per la fissazione dell’udienza fosse stato rispettato e che quello di trenta giorni per lo svolgimento dell’udienza abbia carattere ordinatorio, atteso che non è prevista alcuna sanzione in caso di mancato rispetto del termine. Inoltre, la sospensione dei termini legata alla situazione pandemica, ad avviso del Tribunale federale aveva comportato la chiusura degli uffici e comportato l’applicazione dell’art. 38, lettera d), del Codice di giustizia sportiva CONI, espressamente richiamato dall’art. 110, comma 5, CGS, secondo il quale “il corso dei termini è sospeso in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante”. Il Tribunale federale dichiarava quindi gli odierni reclamanti responsabili dell'illecito loro ascritto e, per l'effetto, applicava ai medesimi la sanzione dell'inibizione per mesi 4; dichiarava altresì responsabile, ex art. 6, commi 1 e 2, CGS la Società U.D.S. Juventus Domo e, per l'effetto, infliggeva alla medesima la sanzione dell'ammenda di euro 400.

8. I motivi posti alla base del reclamo odierno sono i seguenti.

In primo luogo sono dedotti violazione di legge in relazione agli art. 93, 44 e 54 CGS e illogicità manifesta: improcedibilità del deferimento, per omesso rispetto del termine previsto dall'art. 93 CGS (in relazione a quanto indicato dall'art. 44, comma 6 CGS), per la fissazione (dieci giorni) e lo svolgimento (trenta giorni) dell'udienza, entrambi decorrenti dall'atto di deferimento, nonché avvenuta estinzione del giudizio, per mancato rispetto dei termini di durata complessiva del giudizio di cui all'art. 54 CGS (novanta giorni dalla proposizione del ricorso).

In particolare, i reclamanti sottolineano che il Tribunale Federale ha inteso respingere l’eccezione e ha sostenuto che "a seguito del deferimento, pervenuto in data 4 Settembre 2020, il Tribunale fissava (immediatamente) udienza il 20 novembre 2020, rispettando pertanto il termine di cui all'art. 93 CGS…peraltro la norma secondo cui l'udienza deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento appare di carattere ordinatorio, atteso che non è prevista alcuna sanzione in caso di mancato rispetto del termine”.

Rilevano tuttavia che non è presente, negli atti del procedimento di primo grado, provvedimento di presunta avvenuta fissazione dell'udienza, in data 20 novembre 2020. Se ne dovrebbe dedurre l'improcedibilità e/o nullità del deferimento, anche in ragione di quanto disposto dall'art. 44, comma 6, secondo il quale "tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori". I reclamanti contestano che si tratti di un termine di carattere ordinatorio, solo perché non sarebbe prevista alcuna sanzione in caso di mancato rispetto del termine stesso, come invece sostenuto dal Tribunale Federale. E in ogni caso il procedimento si sarebbe concluso solo a distanza di quasi dieci mesi dal deferimento.

Viene poi rilevato dal reclamo che pare singolare che il Tribunale Federale abbia inteso rigettare l'eccezione, quando, poi, in altro caso, in materia di procedimenti disciplinari, avrebbe dichiarato estinto il procedimento, per mancato rispetto dei termini dettati per l'esercizio dell'azione (Decisione del 18 giugno 2021, contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 56 emesso dal Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, pubblicato in data 30 giungo 2021).

Viene eccepita con il reclamo anche la violazione dell'art. 54 CGS, per mancato rispetto del termine complessivo di durata del giudizio (novanta giorni dalla proposizione del ricorso; nel caso di specie: atto di deferimento del 1° settembre 2020, conclusione del procedimento nel luglio 2021).

Neppure sarebbe conferente, ad avviso dei reclamanti, quanto sostenuto dal Tribunale Federale circa il primo rinvio dell’udienza, correlato alla situazione pandemica e all’effetto sospensivo prodotto dai gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante ex art. 38, lettera d) del Codice di Giustizia Sportiva CONI, richiamato dall'art. 110, comma 5, CGS. Ad avviso dei reclamanti, infatti, il richiamo all'art. 38 CGS riguarderebbe gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione. Inoltre, rappresentano i reclamanti che l’unico periodo in cui è stata decretata e prevista la sospensione dei termini dei procedimenti della giustizia sportiva, è stato quello intercorso tra il 9 marzo ed il 17 maggio 2020, come da comunicati ufficiali FIGC, in relazione all'emergenza Covid. La stessa chiusura al pubblico degli uffici federali è durata solo sino all’8 febbraio 2021 e comunque anche nel periodo di chiusura degli uffici dei Comitati regionali, a causa dell’emergenza Covid-19, l'apparato organizzativo avrebbe dovuto operare con tempestività e comunque attuare le misure alternative che hanno consentito ad altre amministrazioni di proseguire l'attività da remoto, utilizzando strumenti in grado di assicurare lo svolgimento delle udienze nei termini di legge. I reclamanti chiedono quindi che venga dichiarata l’estinzione del procedimento.

In secondo luogo sono dedotte con il reclamo infondatezza dei presupposti posti a base della decisione, omessa ed insufficiente motivazione, insussistenza delle incolpazioni e mancanza di ogni elemento, soggettivo e oggettivo necessario a configurare l'addebito ipotizzato a carico degli odierni esponenti.

Sottolineano i reclamanti che, fermo restando che il primo motivo di reclamo è da considerarsi dirimente rispetto ad ogni altra doglianza, in ogni caso, la pronuncia adottata dal Tribunale Federale non avrebbe fornito la prova, al di là della dichiarazione, chiaramente di parte, fornita dal sig. Tallarico, amico di Zurlo, allenatore della prima squadra poi esonerato dalla Società, durante il corso della stagione 2018-2019 (dopo circa due mesi), e della dichiarazione fornita dal sig. Zurlo. Né può essere attribuita rilevanza probatoria alle notizie di stampa utilizzate nel caso di specie. Sarebbe stato, inoltre, sufficiente sentire alcuni soggetti facenti parte della dirigenza societaria, citati nella memoria difensiva in primo grado, per avvedersi dell'infondatezza degli addebiti mossi agli odierni esponenti e del fatto che il Sig. Zurlo non avesse mai ricoperto alcun ruolo nella USD Juventus Domo, non avesse mai fatto parte dell'organigramma societario e non avesse mai svolto alcuna attività per conto della società stessa.

Viene inoltre evidenziato che non corrisponderebbe al vero la circostanza, riportata nella parte motiva della decisione impugnata, secondo la quale il Sig. Viscomi, in udienza, avrebbe ammesso di conoscere Zurlo. Senza contare che, nella parte motiva, sarebbero state completamente sottaciute anche le dichiarazioni rese dall'avv. Zariani, nel corso dell'udienza del 2 luglio 2021, con cui era stato sostenuto che il signor Zurlo non era mai stato tesserato per la USD Juventus Domo.

Ne deriverebbe che la decisione impugnata sarebbe viziata sotto i profili della carenza della motivazione ed insussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi, necessari a configurare l'addebito ipotizzato a carico degli odierni reclamanti.

In terzo luogo sono dedotte violazione del principio di proporzionalità e afflittività della sanzione irrogata, mancanza e/o insufficiente motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio applicato. A fini tuzioristici, i reclamanti si dolgono del trattamento sanzionatorio irrogato, in quanto la decisione impugnata difetta di motivazione in ordine a tale aspetto e perché, in ogni caso, il supposto periodo di asserito mancato tesseramento del sig. Zurlo era da circoscriversi a soli due mesi, coincidendo con quello in cui il sig. Tallarico aveva ricoperto il ruolo di allenatore della prima squadra.

In via subordinata rispetto al primo motivo, i reclamanti chiedono che venga accolto il reclamo nel merito e disposta l'archiviazione del procedimento a loro carico. In via ulteriormente subordinata, chiedono che venga rideterminata la sanzione loro inflitta.

9. Questa Corte federale rileva che il reclamo risulta tempestivamente presentato e contiene le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata, ai sensi dell’art. 103, comma 3, CGS.

10. La questione principale e preliminare riguarda l’osservanza dei termini, asseritamente perentori, relativi allo svolgimento e alla conclusione del procedimento di primo grado. Si tratta di eccezione già sollevata dagli odierni reclamanti nel corso del procedimento di primo grado e respinta dalla decisione del Tribunale federale territoriale.

Al riguardo, per quanto qui rileva, merita ricordare che:

- l’art. 44, comma 6, CGS stabilisce che tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori;

- l’art. 54, comma 1, CGS prevede che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 (sui termini di estinzione del giudizio disciplinare), tutte le controversie sono decise dagli organi di giustizia sportiva entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell’eventuale reclamo di secondo grado;

- l’art. 93 CGS stabilisce che, entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del Tribunale federale a livello territoriale, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di deferimento, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento.

La decisione di primo grado, nel respingere l'eccezione di improcedibilità, ha rilevato che: a) il termine per la fissazione dell’udienza era stato rispettato; b) la norma secondo cui "l'udienza deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento "appare di carattere ordinatorio, atteso che non è prevista alcuna sanzione in caso di mancato rispetto del termine”; c) ha sostenuto l’impossibilità per i giudici federali di riunirsi, anche da remoto, in relazione alla pandemia e ritenuto applicabile l’art. 38, lettera d) (rectius, l’art. 38, comma 5, lettera e), del codice di giustizia sportiva CONI, secondo il quale "il corso dei termini è sospeso in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante".

Ebbene, la decisione del Tribunale federale erra negli argomenti sub b) e sub c).

Infatti, sub b), la decisione del Tribunale federale, sotto un profilo sistematico, non considera che la clausola generale che assegna carattere perentorio ai termini previsti dal CGS, contenuta nell’art. 44, comma 6, CGS, non richiede una sanzione espressa, se non altro perché la violazione di tale disposizione può trovare una forma indiretta di sanzione, a tutela della legittimità del procedimento, nel reclamo alla Corte federale e nella successiva decisione da parte di quest’ultima, come in questo caso.

In particolare rileva il termine complessivo di durata del giudizio. Hanno difatti chiarito le sezioni unite di questa Corte (28 settembre 2020, n. 23) che: “Ferma restando la perentorietà di tutti i termini previsti dal CGS, secondo quanto stabilito dall’articolo 44, comma 6, dello stesso CGS, non rileva, ai fini della estinzione del giudizio, il mancato rispetto dei termini endoprocessuali di cui all’articolo 93, comma 1, primo periodo, e 103, comma 1, primo periodo, del CGS, per la fissazione e lo svolgimento dell’udienza, là dove il termine complessivo di durata del giudizio sia stato comunque rispettato”.

Nel caso di specie, viceversa, il termine complessivo non è stato rispettato. L’art. 110, comma 4, CGS riconduce espressamente alla inosservanza dei termini per ciascuno dei gradi di merito la dichiarazione di estinzione del procedimento disciplinare.

Sub c), la decisione, tramite il richiamo all’art. 38 del CGS CONI, ricomprende tra le cause di sospensione impedimenti soggettivi cui non possono essere ricondotte cause di carattere oggettivo, quale in ipotesi la pandemia, che per di più neppure sussistono nel caso di specie.

Senza contare che l’art. 38 collega gli impedimenti soggettivi dei componenti il collegio alla necessità della loro sostituzione, circoscrivendo la sospensione al tempo a tal fine strettamente necessario. Nessun accenno è presente nella decisione del Tribunale federale a quest’ultimo profilo.

Occorre poi considerare che, fatti salvi i periodi di sospensione espressamente decretati dalla FIGC, per il resto – come la Corte federale di appello ha stabilito, anche di recente (v. da ultimo decisione n. 0008/CFA-2021-2022; v. inoltre Sezioni unite, decisione n. 2/2021-2022) - il Tribunale federale avrebbe dovuto individuare le modalità più idonee, comprese le riunioni da remoto, per lo svolgimento tempestivo delle proprie funzioni.

E’ peraltro inequivocabile, con riguardo al caso di specie, il contenuto dell’art. 110, comma 1, CGS: “Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare”. A esso corrisponde, come si è visto, il successivo comma 4: “Se i termini non sono osservati per ciascun grado di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone”.

Il riferimento all’art. 38 del CGS CONI, cui si affida la decisione del Tribunale federale, condurrebbe a una inammissibile disapplicazione dell’art. 110 CGS.

In argomento non si può che rinviare a quanto già deciso da questa Corte federale con la decisione n. 2/CFA/2020-2021 e con le ulteriori due decisioni a Sezioni unite nn. 6 e 7/CFA 2020-2021.

Nel caso in esame, l’azione disciplinare è stata esercitata dalla Procura Federale in data 1° settembre 2020 e la decisione del Tribunale federale è stata adottata il 2 luglio 2021, ben oltre il termine di novanta giorni per l’adozione della decisione.

Non si può dunque che confermare quanto stabilito con la decisione n. 8/CFA/2021-2022 (che a sua volta riprendeva precedente decisione n. 2/CFA/2020-2021). «Questa Corte ha infatti chiarito che: “nessuna discrezionalità è consentita agli organi di giustizia sportiva nel valutare le ragioni che possano aver determinato il mancato rispetto di detto termine – pacificamente perentorio (CFA Sezioni Unite n. 23/2020-2021) laddove esse esulino dai casi di sospensione dei termini tassativamente previsti dall’art. 38, comma 5, del C.G.S. CONI (Cfr. CFA, sezione I, 2 novembre 2020 n. 37).

E, nel caso in esame, non ricorre nessuna delle ipotesi declinate nelle lettere da a) a d) del citato art. 38.

Peraltro, la Federazione nel periodo oggetto di esame, non ha mai assunto alcun provvedimento extra ordinem di sospensione dei termini, come invece ha ritenuto di adottare nel periodo marzo/maggio 2020 - (n. 183/A del 2 aprile 2020; n. 185/A del 14 aprile 2020 e n. 192/A del 4 maggio 2020) – in via eccezionale, in forza della normativa prevista per l’emergenza Coronavirus (d.l. n. 18/2020 e d.l. n. 23/2020).

La giustificazione addotta dal TFT in ordine alla decorrenza del termine massimo per la pronuncia della decisione - rappresentata dalla difficoltà ad accedere alla sua sede - non può essere accolta perché essa è riconducibile all’inadeguatezza dell’apparato organizzativo, che avrebbe dovuto operare con tempestività e comunque attuare le misure alternative che hanno consentito ad altre amministrazioni di proseguire, ove necessario, l’attività da remoto, utilizzando strumenti in grado di assicurare lo svolgimento delle udienze nei termini di legge (Cfr. CFA sezione I, n. 21-2020/2021)».

11. Il primo motivo del reclamo è dunque fondato ed assorbe gli ulteriori motivi, prodotti in via subordinata dai reclamanti.

12. In conclusione, per le ragioni esposte questa Corte federale accoglie i reclami, annulla la decisione reclamata e, per l’effetto, dichiara estinto il procedimento.

P.Q.M.

Riuniti i reclami, li accoglie e dichiara estinto il procedimento.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE

Claudio Tucciarelli

 

 

 IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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